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Approfondimenti

La sostituzione di persona: reato sempre più diffuso

Andrea D´Agostini

Appare quantomai diffuso o in fase di diffusione, o forse è solo la Legge che si sta accorgendo di talune pratiche in internet che corrispondono alla fattispecie penalmente rilevante della cd sostituzione di persona (articolo 494 codice penale). Tale norma non rientra a pieno titolo nelle previsioni tipiche dei computer crimes introdotti con la legge 547/1993, tuttavia una sua applicazione alle nuove tecnologie sembra opportuna ed efficace.

A supporto di quanto detto è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che a fine 2007 ha riconosciuto colpevole un soggetto che aveva aperto un account di posta elettronica utilizzando i dati di altra persona esistente e mediante questo aveva allacciato rapporti in rete con  altri utenti. Orbene una simile condotta, a parere della Corte, ben integra la fattispecie prevista dall’art. 494 del codice penale in quanto viene pregiudicato il bene tutelato dalla norma: la fede pubblica. Il supremo collegio ha precisato in tal senso che

“Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell’art. 494 c.p., è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.

In particolare nell’analizzare la condotta posta in essere dall’imputato, la Corte ha valutato tutti presupposti previsti dall’art. 494 codice penale. Infatti il fine primo e ultimo dell’imputato è stato quello di recare ad altri (il vero titolare delle generalità) un danno inducendo taluno in errore (gli utenti della rete). Inoltre ha sostituito illegittimamente la sua persona a quella di altri, tant’è che gli altri utenti credevano di interloquire con la vera titolare di quei dati e non anche con un soggetto diverso, peraltro di sesso opposto, nascosto dietro la “falsa identità”.

Infine la Corte si è soffermata sul danno arrecato previsto dalla norma che ha individuato: “nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l’immagine o la dignità della XXXX”, infatti a seguito dell’iniziativa assunta dall’imputato, la stessa parte offesa ha ricevuto telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale.

La presenta sentenza dunque mette in evidenza uno dei problemi intrinseci della Rete, ossia il nascondersi dietro nickname o nomi di altre perone per porre in essere condotte al limite del lecito (soprattutto nei forum o newsgroup o chat, finanche nelle pratiche di phishing). E la Corte ricorda che solo il fatto di nascondersi dietro una falsa identità al fine di recare danno ad altri o trarre profitto è reato ed è punito fino ad un anno di reclusione.

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