Nello scenario professionale che ha caratterizzato lo scorso secolo abbiamo più volte visto comportamenti contrastanti, pareri discordi e commenti variopinti. Per la regolamentazione dei contrasti e controversie descritti, più di una volta i collegi e gli albi hanno avuto ruoli da protagonisti. A mano a mano che la tecnologie e le esigenze economiche hanno richiesto la presenza di nuove figure professionali, diversi presunti professionisti hanno invaso un campo del mercato in cui c’era un grande squilibrio tra domanda (forte) ed offerta (non ancora equilibrata), con il solo scopo di massimizzare i profitti a cifre più che appetibili. Questo succede proprio perché quando nascono nuove esigenze, gli operatori che offrono soluzioni sono spesso scarsi in confronto alle richieste, cosa che permette l’applicazione di tariffe esose. Perciò questo campo diviene subito appetibile agli operatori. Ecco quindi come un forte richiamo economico si è posto in contrasto con il comportamento corretto nei confronti delle professioni regolamentate dagli appositi organi istituzionali. Dico questo in quanto la normativa vigente, per determinate attività, riconosce solo a determinati esperti (riconosciuti dallo stato tramite appositi titoli e esami) la possibilità di professare l’attività nei campi in questione. E’ successo in passato per diverse professioni (ricordiamo lo situazione di una ventina di anni fa per i professionisti della meccanica, o di un decennio fa per i dentisti), ed oggi si ripropone nel campo dell’informatica.
Mentre per quanto spetta gli ingegneri, la classe dell’informazione (informatica) è recente costituzione, per quanto concernente l’albo dei periti, sono ormai anni che si abilitano professionisti operanti nel campo dell’informatica. Purtroppo, però, essendo una professione giovane, nello scorso secolo non veniva menzionata esplicitamente in nessuna legge, per cui l’unico strumento di regolamentazione era il solito art. 348 c.p. “Abusivo esercizio di una professione”, noto a molti, che recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).” Questo articolo di legge, ovviamente, era più che valido già da allora anche per gli informatici. Il problema però, consisteva nel fatto che non esistevano norme che definivano con esattezza le attività riservate ai professionisti dell’informazione iscritti negli appositi albi. Su questa “voluta” incomprensione durata diversi anni, si sono create e consolidate aziende che offrono servizi informatici con personale senza alcun tipo di abilitazione. Le stesse società hanno assunto e stretto accordi professionali con diversi laureati in scienze affini all’informatica, che si occupano di progettare, dirigere, analizzare, periziare e collaudare i lavori ormai da oltre un decennio. Lo stesso scenario vale anche per la maggior parte degli enti pubblici. Con il DPR 328/01 (e successive modifiche, integrazioni e note esplicative) sono state finalmente definite esplicitamente le attività riservate ai professionisti informatici. Tuttavia, i comportamenti descritti, negli anni, sono entrati lentamente nell’inconscio collettivo convincendo erroneamente la società che le attività dell’informatico non necessitassero di regolamentazione tramite appositi albi. Tra gli stessi professionisti informatici ci sono molti che non sanno che solo con l’abilitazione è possibile in termini di legge, progettare un data-base, dirigere progetti informatici, programmare un PLC ecc. Si è addirittura arrivati ad avere una modestissima affluenza degli informatici alle iscrizioni negli albi in quanto i candidati, spesso, vedevano questa operazione come superflua e non necessaria. In questo contesto è evidente che rimettere in regola una situazione errata quanto consolidata, risulta ulteriormente difficile. Fatte le dovute premesse, entriamo in dettaglio delle attività che ora sono regolamentate per gli informatici. Nel DPR. 328/01, relativamente all’attività informatica, è scritto: “(ex Art.16 - Attività professionali) […] le attività basate sull´applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l´uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva. […]” E’ di facile intuizione, per gli “addetti ai lavori” che questa definizione va ben oltre le attività standard dei professionisti e delle ditte che erogano servizi informatici. Già la sola frase che riguarda i sistemi “di automazione e di gestione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”, comprende sia la programmazione di un PLC, il disegno di un DataBase, il progetto di un impianto di domotica (impianto elettrico casalingo, microcontrollato da centralina programmabile) ecc. Per gli operatori di servizi di tipo standard possiamo asserire con facilità che sono comprese le attività più “gettonate” come: ogni tipo di studio, progettazione ed analisi di sistemi informativi; disegno e progettazione data-base, reti, sistemi ed altre entità di tipo informatico/digitale/automatico; stesura dei requisiti, specifiche tecniche e funzionali; reverse engineering; perizie, valutazioni, dimensionamento apparati; direzione, coordinamento, collaudo e validazione dei lavori/progetti di tipo informatico. Ascoltando il parere di veterani non abilitati è emerso che vi è una credenza “popolare” che tali abilitazioni non siano necessarie per uso interno aziendale (ad esempio se si progetta un sistema informatico che utilizzerà l’azienda stessa). Per dimostrare che questa credenza sia totalmente sbagliata, basti pensare che la necessità di essere iscritti all’ordine per i professionisti informatici è dettata dalla stessa norma che obbliga i medici ad essere iscritti al proprio albo, il solito art. 348 c.p. (pensate che sia possibile per qualcuno di noi indossare un camice bianco ed iniziare a fare visite ai dipendenti della propria azienda “per solo uso interno”?). Questa cosa destabilizza ulteriormente le vecchie strutture che si sono create negli anni all’interno delle società e degli enti pubblici, rendendo illegali le attività di diversi operatori che lavorano in questo campo da anni. A questo si aggiunge il fatto che i laureati in “informatica” della facoltà di scienze (ex “scienze dell’informazione”) non hanno un albo proprio e sono stati esclusi dagli albi attualmente riconosciuti dei professionisti dell’informatica. In particolare questi ultimi (i laureati in informatica) si sono lamentati non poco per questa esclusione, tanto da arrivare a costituire una apposita associazione che ad oggi conta diverse decine di migliaia di iscritti (http://www.alsi.it/), con lo scopo di ampliare le possibilità offerte dal proprio titolo di studi. Dopo oltre due anni di dure battaglie, sono riusciti ad ottenere la possibilità di iscriversi all’albo. In realtà questa cosa non vale proprio per tutti; infatti possono accedere agli esami di stato solo coloro che hanno la nuova laurea specialistica. Ciò significa che i laureati con laurea L (triennale) ed i vecchi laureati (sia quelli laureati in “scienze dell’informazione” con piano di studi di 4 anni che quelli laureati con l’ordinamento successivo, in “informatica”, con piano di studi di 5 anni) non hanno le medesime possibilità. Le università (in primis quella di Pisa) si stanno muovendo per dare la possibilità ai laureati del vecchio ordinamento di ottenere la laurea specialistica. Comunque è necessaria la reiscrizione, sostenere alcuni esami di differenza, ed infine produrre nuovamente la tesi. l’ALSI, nonostante siano stati fatti passi da gigante in avanti, non si ritiene ancora soddisfatta. I Collegi dei Periti Industriali e Periti Laureati, ad oggi, costituiscono una sede di accoglienza naturale per gli informatici (siano essi periti industriali, laureati in Informatica o in ingegneria informatica/automatica) che intendono operare con professionalità all’interno del proprio campo.