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Sabato, 25 maggio 2013 ore 14:12

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Diritto Informatico

Comunicazioni Telematiche

• Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza informatica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque prende cognizione del contenuto della corrispondenza chiusa telematica a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero in tutto o in parte la distrugge o la sopprime.
• Rivelazione del contenuto di corrispondenza telematica: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque, venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa la rivela, in tutto o in parte.
• Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe; è parimenti punibile chiunque riveli mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.
• Installazione abusiva di apparecchiature per le intercettazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque fuori dai casi consentiti dalle legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrente tra più sistemi.
• Falsificazione, alterazione e sottrazione di comunicazioni informatiche: condotta penalmente perseguibile; è punibile, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata.
• Rilevazione del contenuto di documenti informatici segreti: condotta penalmente perseguibile; è punibile chiunque essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti informatici, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto se dal fatto deriva nocumento.

 


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