Risoluzione delle Controversie tra gli Organismi di Telecomunicazioni

05/05/2003
di Valentina Frediani

Il 28 marzo il Consiglio dell´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso la delibera n.148/01, recante l´adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni. Tale regolamento si compone di due capi: Capo I° Interconnessione ed Accesso Speciale alla Rete; Capo II° Conciliazione e deferimento delle controversie all’Autorità. Entrambi i procedimenti previsti per queste controversie, hanno diverse affinità con i procedimenti civili ordinari. Vediamo come.

tlc_12798580_xxlIl Capo I° determina l´intervento dell´Autorità nelle controversie aventi ad oggetto l´interconnessione e l´accesso speciale alla rete. Con il termine interconnessione si indica il collegamento fisico e logico che può esistere tra infrastrutture di telecomunicazione, ovvero tra i sistemi di trasmissione di segnali tra punti terminali di rete o tra i sistemi di trasmissione e/o le apparecchiature di commutazione (Il Diritto Privato delle Telecomunicazioni, di E. Caruso, Giuffrè Editore); per definizione l´interconnessione può avvenire, quindi, solo tra soggetti i quali dispongano entrambi di una propria infrastruttura, onde per cui si tratterà sempra di organismi di telecomunicazione, premettendo sin da ora che il regolamento non disciplina controversie tra gestori ed utenti, ma solo tra gestori.

intervento dell´Autorità può avvenire d´ufficio (nel caso in cui configuri un conflitto che danneggi gli utenti) o su richiesta di una delle parti (e tale intervento, una volta promosso da una parte, diviene obbligatorio e non facoltativo). L´intervento ha luogo tassativamente qualora si tratti di indicare l´oggetto di un accordo di interconnessione o determinare le condizioni specifiche cui una o più parti devono rispettare; fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le trattative dell´accordo di interconnessione e deve darsi attuazione allo stesso (ex. art. 7 comma 1 del d.mn. 23 aprile 1998); in casi del tutto eccezionali, l´Autorità può esigere anche modifiche degli accordi di interconnessione già conclusi qualora ciò sia dettato da esigenze garantistiche di una effettiva concorrenza ed interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti. In quest´ultimo caso l´Autorità può intervenire d´ufficio, e sempre d´ufficio procede nell´ipotesi in cui una parte richieda che i contratti siano conclusi ed applicati efficacemente e tempestivamente, in conformità ai requisiti essenziali, il tutto nell’interesse preminente degli utenti. Un particolare caso di intervento in materia di interconnessione, avviene qualora trascorsi quarantacinque giorni dall´inizio della negoziazione di interconnessione, vi siano divergenze tali che possano comportare la mancata conclusione dell´accordo; in tal caso le parti, sono tenute individualmente a trasmettere ciascuna all´Autorità lo schema di accordo, permettendo alla stessa di decidere entro novanta giorni dal predetto termine, la risoluzione della controversia. Salvo questo caso, la procedura viene instaurata dalla mediante istanza. L´istanza con la quale la parte ricorrente intende sottoporre la questione all´Autorità deve contenere a pena di nullità (almeno così sembra evincersi, anche se la logica – visto che sono in gioco interessi pubblici – porta probabilmente a ritenere sanabile la mancata indicazione di un requisito): ragione o denominazione sociale nonché indirizzo dell´impresa, natura dell´attività svolta, responsabile cui far riferimento per l´intera procedura nonché dati del rappresentane.

D´obbligo l´individuazione esatta dei punti controversi, e quindi di tutte le motivazioni tecniche, economiche e giuridiche che la parte istante intende addurre a propria ragione. Il tutto corredato da procura speciale nel caso in cui si intenda avvalersi di un legale rappresentante. L´apertura formale della procedura avviene mediante la notifica dall´Autorità ricevente alle parti, della data di convocazione per comparire, nonché l´oggetto sul quale delibererà e l´ufficio presso il quale entrambe le parti potranno prendere visione degli atti, e come avviene in ogni “processo” che si rispetti, tra la notifica dell´apertura formale della procedura e l´udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non inferiori a 20 giorni (termine congruo tenuto conto della necessaria adozione di una “strategia difensiva” da parte di entrambe le parti, una volta presa visione degli atti). Sino a cinque giorni prima della data di comparizione, le parti possono estrarre copia degli atti, presentare memorie e produrre documenti (in tale fase, nel caso in cui il procedimento sia stato avviato su istanza di parte, l´Autorità può disporre un ulteriore termine per l´integrazione della mancante documentazione). Così come integrazioni possono essere disposte anche durante l´udienza di comparizione, nel caso in cui si rendano necessariamente evidenti all´Autorità per una più giusta risoluzione. I tempi sono comunque sempre molto brevi, infatti non possono trascorre più di cinque giorni per la nuova convocazione delle parti. Il passo successivo è un tentativo di conciliazione ad opera dell´Autorità, ovvero una proposta di accordo, che se rifiutata dalla parti, obbliga ad una definizione della controversia con atto vincolante, cui le parti dovranno adottare misure adeguate. Tale atto pur tenendo conto della singole posizioni degli organismi di telecomucazioni, viene emanato secondo il maggiore interesse degli utenti, predisponendo un rapporto di interconnessione che protegga in primo luogo degli interessi pubblici.

Il Capo II°, determina le procedure di conciliazione e deferimento delle controversie all´Autorità, potendo avere ad oggetto qualsiasi tipo di controversia sorta tra gestori. L´esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio, quindi l´organismo che lamenti una violazione sia di un interesse o di un accordo, deve comunque presentare un´apposita istanza all´Autorità; tale presentazione sospende il termine di azione in sede giurisdizionale, in quanto il ricorso in tale sede non potrà essere proposto se non prima dell´espletazione del tentativo di conciliazione. Entro trenta giorni dalla presentazione dell´istanza, se il tentativo ha avuto esito positivo, è redatto un verbale dove viene reso noto l´accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti. Se invece il tentativo di conciliazione non ha buon fine (o vi sia stato accordo parziale), le parti possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia. Il termine di comparizione in udienza è di cinque giorni che decorrono dal deposito dell´istanza presso il Dipartimento. La Commissione è competente a presiedere l´udienza di discussione, dovendo adottare nei successivi dieci giorni (e non oltre) una decisione motivata, notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell´Autorità.

Questo regolamento, quindi, rappresenta certamente uno strumento essenziale per garantire agli utenti chiarezza nel servizio fornito dai gestori. Non resta quindi che attendere se e quanto l´Autorità dovrà intervenire, e se effettivamente i tempi e le formalità saranno funzionali alla “fluidità” dei servizi!

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