Il Commercio Elettronico: indicazioni per venditori e consumatori
Lo sviluppo dei commerci mediante internet è un fenomeno tangibile, cui oggi possiamo assistere grazie alla diffusione su scala internazionale di questo prezioso strumento. Internet può promuovere l´occupazione, può permettere di ottenere beni o servizi in tempi ridotti e a costi inferiori, può farci comunicare con soggetti con cui materialmente non verremo mai in contatto materiale, ma con i quali interagiamo, lavoriamo e ci evolviamo. In tutto questo il commercio rappresenta una risorsa effettiva, in espansione e che parallelamente ha visto sorgere una normativa sempre più completa, sia indicativa dei percorsi da seguire dai venditori nella commercializzazione, sia tutelando i consumatori affinché la rete non resti un immenso spazio “caotico”, con il rischio che taluno non riceva protezione sufficiente.
Vediamo quindi come soprattutto la Comunità Europea si sia adoperata al fine di porre principi, obblighi e doveri in capo ai soggetti attivi nel commercio elettronico, e soprattutto si è premurata di dare contenuto certo ai termini utilizzati nelle transazioni on-line, al fine di evitare malintesi improduttivi. Con la dizione commercio elettronico si indica l´insieme delle attività commerciali effettuate in via elettronica sulla rete di internet. Grazie alla combinazione di svariate realtà, interessi ed economie, la rete è andata a costituire un centro di attività per via informatica, parallelo al commercio “terrestre”. I vantaggi che questo sistema mostra in maniera evidente, sono la riduzione di tempo, l´annullamento dello spazio e delle distanze e soprattutto la possibilità di ampia scelta. Qualsiasi bene si voglia acquistare, qualsiasi servizio si voglia offrire, internet sarà un universo utilizzabile in qualsiasi momento e per qualsiasi cosa. Certamente nella rete la commercializzazione pretende che le parti si comportino secondo canoni rigidi, in quanto altrimenti si potrebbe creare solo un grande confusione. Una condizione essenziale è che le parti debbono attivarsi affinché avvenga una identificazione idonea a stabilire che la transazione posta in essere avviene da soggetti certi, al fine di poter ritenere autentici gli impegni presi dalle parti e soprattutto affinché non vengano disconosciute le incombenze contrattuali assunte danneggiando così una delle parti. Così tutti i dati che circolano (si pensi solo ai numeri identificativi delle carte di credito, agli indirizzi personali) debbono primariamente riscontrare sicurezza nella trasmissione e riservatezza da parte dei destinatari, ovvero affinché nessuno salvo le parti che pongono in essere una transazione, possa accedere ai dati personali delle controparti. Per cui, chi interagisce commercialmente con internet deve sempre tener presente il rischio primario che si può correre sulla rete, consistente nell´appropriazione da parte di terzi estranei alla contrattazione, dei dati di entrambi gli utenti (fornitore e consumatore). Quindi, chi predispone una vendita on line, si deve premunire di mezzi tecnici idonei a tutelare la riservatezza del proprio cliente (ricordiamoci quanto valore ha la tutela della privacy in particolare in internet, dove chiunque potrebbe altrimenti facilmente accedere ai nostri dati personali) a verificare sia l´identificabilità delle parti e sia che – come dicevamo – effettivamente siano state le stesse a partecipare alla formazione del contratto.
Una volta creati i presupposti essenziali di cui sopra, i soggetti possono tranquillamente navigare e fare uso della fatidica moneta elettronica, mediante il borsellino elettronico (una carta prepagata) o mediante carta di credito, bonifico bancario, ecc. Con un semplice click è possibile disporre una transazione e trasferire un bene o un servizio nella propria sfera di proprietà ed una somma a favore di colui dal quale abbiamo acquistato.
Ma quale disciplina può applicarsi ad un acquisto on-line? Iniziamo con la direttiva n.97/7/CE, nell´ambito della quale, disponendo gli estremi per la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, sono definiti i termini essenziali in tali operazioni, ovvero: è un contratto a distanza qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell´ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; è un consumatore qualunque persone fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale; è un fornitore qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola agisca nel quadro della sua attività professionale; per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; è un operatore di tecnica di comunicazione qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Mentre con la Raccomandazione n.489/97, la Comunità al fine di assicurare trasparenza delle operazioni effettuate su internet, dà la definizione di emittente, ovvero colui che nello svolgimento delle proprie attività mette a disposizione di un´altra persona uno strumento di pagamento in applicazione di un contrattato stipulato; e di titolare, ovvero colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto concluso con l´emittente. Vediamo ora di quale tipo di tutela può avvalersi un consumatore. Sempre con la direttiva n.97/7/CE, la Comunità stabilisce che, prima della conclusione del contratto a distanza, ed entro un tempo utile, il consumatore debba ricevere informazioni inerenti: l´identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l´indirizzo del fornitore; le caratteristiche essenziali del bene o del servizio; prezzo del bene o del servizio comprese tutte le tasse o imposte; eventuali spese di consegna; modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto; esistenza del diritto di recesso; costo dell´utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza qualora risulti calcolato su un sistema diverso dalla tariffa di base; durata della validità dell´offerta o del prezzo; in caso di contratti per fornitura di prodotti o prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica, occorre indicare la durata minima del contratto.
Palesemente tali informazioni debbono essere indicate in maniera comprensibile e chiara all´utente, altrimenti si vanificherebbero gli intenti del legislatore, e si aggirerebbe la norma. Inoltre il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o comunque mediante supporto idoneo ad essere duraturo nel tempo. Il consumatore ha comunque diritto di recedere (conformemente a tutti i contratti) entro un termine di 7 giorni lavorativi. La decorrenza è diversa a seconda che il consumatore abbia ricevuto conferma per iscritto o che si tratti di beni o servizi. Nel primo caso, ovvero qualora il consumatore abbia ricevuto conferma scritta del contratto concluso, il termine decorre: per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore; per i servizi dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui è avvenuta la comunicazione per iscritto della conferma del contratto. Nel caso in cui il venditore non abbia provveduto a confermare la richiesta di prestazione per iscritto, il termine si eleverà a mesi 3, decorrendo: per i beni dal giorno del loro ricevimento; per i servizi dal giorno della conclusione del contratto. Se invece entro i 3 mesi avverrà la comunicazione, i 7 giorni per recedere decorreranno dalla stessa. Evidentemente differenziando in modo così ampio i termini dipendentemente dalla ricezione della conferma, il legislatore ha voluto tutelare in modo idoneo l´acquirente, e soprattutto scoraggiare i venditori poco rispettosi della norma, dando la possibilità al consumatore di tenere “in sospeso” l´acquisto per così tanto tempo.
Ma anche il consumatore ha dei limiti alla propria tutela, dovendo giustamente il legislatore considerare anche gli interessi del venditore, quindi non sempre il recesso sarà effettuabile, ovvero: non potrà recedere il consumatore dai contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata con l´accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi (avendo il consumatore rinunciato ai propri diritti); nel caso di fornitura di beni o servizi il cui prezzo sia legato a fluttuazioni di tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare (il consumatore potrebbe danneggiare il venditore); di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente (si pensi agli alimenti); di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore (altrimenti c´è il rischio che taluno duplichi e poi rimandi indietro il prodotto); di fornitura di periodici, giornali o riviste (si pensi alla restituzione di un quotidiano); di servizi di scommesse o lotterie. Per quanto riguarda poi l´esecuzione del contratto, ovvero le modalità di realizzazione della dazione del bene o della fornitura del servizio, la direttiva stabilisce il termine di 30 giorni per il fornitore, per eseguire la prestazione. Tali 30 giorni decorrono dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha inviato la richiesta al fornitore. Il termine si può considerare idoneo a mettere in condizione il venditore di porre in essere tutte le fasi commerciali relative alla dazione del bene o del servizio (si pensi al reperimento del bene, alla spedizione o all´organizzazione del servizio).
Altra direttiva più recente, è quella relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione, con particolare riferimento al commercio elettronico nel mercato interno, ovvero la n. 2000/31/CE. In particolare essa fa riferimento ai servizi della società dell’informazione che abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte on line. La direttiva si sviluppa in un clima di evoluzione del commercio mediante internet, e nasce con l´intento di contribuire al buon funzionamento del mercato, garantendo la libera circolazione dei servizi della Società dell´Informazione tra gli Stati Membri. Quindi ha una portata specifica rispetto alla precedente normativa, puntando a disciplinare il mercato interno. All´art. 2 la direttiva premette le definizioni relative alle parti che interagiscono nel commercio elettronico. È un prestatore la persona fisica o giuridica che presta un servizio alla società dell´informazione; mentre prestatore stabilito è il prestatore che esercita effettivamente ed a tempo indeterminato un´attività economica mediante un´installazione stabile – ricordando che la presenza e l´uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore-; destinatario del servizio è la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell´informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni; consumatore è qualsiasi persona fisica che agisca per scopi che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale. Infine, l´articolo conclude con l´indicazione del significato di comunicazioni commerciali, consistenti in tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l´immagine di un´impresa, di un´organizzazione o persona che esercita un´attività commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. Non sono comunicazioni commerciali né le indicazioni necessarie per accedere direttamente all´attività di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; né le comunicazioni relative a beni, servizi o all´immagine di tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da esse indipendente, in particolare se a titolo gratuito.
Il 2 febbraio scorso l´Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 24, alla direttiva 1999/44/CE, recante la disciplina su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo nelle vendite on-line, in particolare in materia di garanzie post- vendita a tutela dei consumatori. Finalità primaria, la garanzia della protezione del consumatore mediante l´armonizzazione delle regole vigenti nei vari Paesi membri in riferimento alla vendita dei beni stabilendo norme comuni, a prescindere dal luogo di vendita. La direttiva stabilisce che i beni ceduti al consumatore debbano essere conformi alle disposizioni contrattuali, e tale conformità è presumibile qualora i beni: siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedano le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; siano idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato; siano idonei all´uso al quale abitualmente servono beni dello stesso tipo; abbiano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Con il decreto legislativo, il nostro legislatore ha indicato quale ambito applicativo della direttiva comunitaria, taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. Inoltre, a tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. Ed ancora una volta il legislatore sottolinea i significati della terminologia utilizzata, così per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che agisca per scopi estranei all´attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; è un bene di consumo, qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, l´acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata come pure l´energia elettrica; per venditore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell´esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui sopra; si definisce produttore il fabbricante di un bene di consumo, l´importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo; per garanzia convenzionale ulteriore si intende qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; mentre con il termine riparazione si indica l´intervento a fronte di un difetto di conformità del bene, mediante cui avviene il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Sussiste invece quale diritto del venditore, il diritto di regresso, in quanto il venditore finale, quando e´ responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un´azione o ad un´omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall´esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Seguono poi una serie di modalità di esercizio dei diritti sia del consumatore che del venditore, trattandosi di una normativa molto articolata. Occorre comunque ricordare che il consumatore ha a propria tutela, uno strumento ulteriore predisposto dalla Comunità, in quanto è stato realizzato un formulario di reclamo del consumatore, mediante cui – inserendo voci specifiche richieste dalla Comunità – il consumatore può esporre il venditore a tale reclamo (i moduli predisposti si possono reperire sui siti della Comunità Europea o anche presso quelli delle associazioni consumatori). Riepilogando notiamo come l´accortezza legislativa lasci limitati margini di equivoco in merito alle contrattazioni on line. Anzi, le puntualizzazioni fornite dalle diverse e coordinate direttive, mostrano un´ampia presa di coscienza sul fenomeno del commercio elettronico, stimolandone la diffusione, in quanto fornire al consumatore strumenti e garanzie idonee a farlo sentire protetto e tutelato in internet, contribuisce immancabilmente a promuovere l´utilizzo della rete per gli scambi.