La disciplina giuridica degli Mms

23/05/2003
di Valentina Frediani

Il mercato della telefonia mobile ha assistito ad una sempre maggiore diffusione dei cosiddetti Mms (messaggi multimediali) che consentono di effettuare fotografie e riprese di immagini da registrare e comunicare a terzi. Tale fenomeno ha ovviamente sollevato questioni di tipo giuridico in materia di riservatezza, determinando un intervento piuttosto rapido da parte dell’Autorità Garante della Privacy, la quale ha emanato una serie di regole per gli usi personali degli Mms.

BYODIl pericolo prospettato dall’utilizzo di questo nuovo tipo di tecnologia è ovviamente rappresentato da una raccolta di immagini e suoni che può avvenire incondizionatamente anche senza il consenso del soggetto ripreso, in particolare qualora l’utilizzo avvenga in luoghi pubblici, rischiando di ledere la sfera privata altrui. Pertanto il Garante, con un Comunicato stampa datato 14 marzo 2003, ha precisato le modalità per un uso corretto degli Mms. Presupponendo la liceità di tali forme di ripresa e di scatto di fotografie con l’unico scopo di farne un uso personale, il Garante ha ammesso la libertà della circolazione di tali immagini qualora permangano in un ambiente di ristretta conoscibilità: si pensi, ad esempio, riprese di tipo culturale inviate ad un familiare o ad amici durante una vacanza. Tale regola segue lo spirito della normativa di cui alla legge 675/96, secondo cui alla raccolta e alla comunicazione di dati personali in via occasionale e per scopi esclusivamente personali non si applica la legge sulla privacy, pur permanendo in caso di eventuali danni cagionati nei confronti delle persone ritratte, un obbligo al risarcimento del danno.

Al contrario, nell’ipotesi di fotografie o filmati comunicati sistematicamente ad una pluralità di destinatari o diffusi tramite la pubblicazione in Internet, o anche di invii tali da dar vita ad una comunicazione a catena, è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso. Deroga a quanto sopra disposto, vige per la categoria dei giornalisti, i quali in considerazione dell’attività svolta devono esclusivamente attenersi alla legge sulla privacy ed al codice deontologico, rimanendo dispensati dalle regole disposte per i messaggi multimediali. Il Garante si è peraltro premurato di ricordare con tale comunicato, oltre alla normativa inerente la riservatezza, anche le norme civilistiche disciplinanti l’immagine altrui ed il diritto d’autore. Nel primo caso trova applicazione l’articolo 10 del codice civile secondo cui qualora un’immagine di una persona sia esposta o pubblicata al di fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge, o comunque con pregiudizio al decoro od alla reputazione della persona o dei di lei congiunti (genitori, coniuge, figli), su richiesta dell’interessato l’autorità giudiziaria può disporre la cessazione dell’abuso salvo il diritto al risarcimento del danno.

In riferimento al diritto di autore occorre citare invece la legge 633/41, ed in specie agli artt. 96, 97, 98. Questi stabiliscono innanzi tutto che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell´articolo seguente (dopo la morte della persona ritratta occorrerà il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado). Non occorre invece il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell´immagine è giustificata dalla notorietà o dall´ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (tali interessi comuni e sociali prevalgono su quello individuale).

È proibita comunque la messa in commercio o l’esposizione qualora possano recare pregiudizio all´onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. In materia di immagini ricordiamo inoltre che l’abuso delle stesse può comportare anche sanzioni di tipo penale, e ciò è particolarmente rapportabile anche agli Mms. Si pensi al reato di interferenze illecite nella vita privata, contemplate all’art. 615 bis c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati all’art. 614 c.p. (n.d.r. ovvero abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi suddetti, soggiace alla stessa pena”. Altro reato può essere quello di cui all’art. 528, codice penale, relativo alle pubblicazioni oscene. Insomma, tutta una serie di illeciti connessi alla diffusione di immagini e che possono pertanto trovare agevolazione nella circolazione dei messaggi multimediali. Un po’ di attenzione dunque anche nella gestione degli Mms, senza pensare che il mezzo tecnologico possa essere dispensato dal rispetto di regole, soprattutto nel caso di specie dove si rischia di coinvolgere la sfera personale altrui.

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