La disciplina della vendita dei prodotti informatici

24/05/2003
di Valentina Frediani

Dal marzo del 2002 i prodotti informatici sono sottoposti ad una nuova disciplina inerente il momento della vendita. Difatti, con il decreto legislativo 24/2002 sono state introdotte delle modifiche al codice civile, in particolare con riguardo agli aspetti della conformità del contratto, dei diritti del consumatore, del diritto di regresso e della garanzia convenzionale. Vediamone i punti salienti. Con l’introduzione dell’art. 1519 ter codice civile, disciplinante la conformità del contratto, è sancito l’obbligo da parte del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

logistic_11505790_xxlTale conformità consiste nella idoneità del bene all’uso cui abitualmente beni dello stesso genere sono destinati nonché la sua corrispondenza rispetto alle caratteristiche indicate dal venditore. A tale obbligo del venditore deroga l’ipotesi in cui pur sussistendo un difetto del bene, il consumatore ne sia stato a conoscenza o non ne possa tuttavia aver ignorato l’esistenza usando l’ordinaria diligenza. Qualora comunque il venditore sia responsabile verso il consumatore, quest’ultimo potrà richiedere alternativamente il ripristino del bene a spese del venditore stesso (mediante riparazione o sostituzione), una riduzione proporzionale del prezzo rispetto al grado di inidoneità del bene o la risoluzione del contratto, ottenendo la restituzione di quanto corrisposto.

È importante sottolineare come il legislatore stabilisca un obbligo di riparazione o sostituzione entro un termine congruo – da fissarsi tenuto conto sia della natura che dello scopo del bene – al fine di non danneggiare ulteriormente il consumatore. Al successivo articolo 1519 quinquies codice civile, è sancito il diritto di regresso del consumatore qualora ricorra un difetto di conformità del bene, pur se responsabile è il produttore e non direttamente il venditore. Ciò trae giusta origine dal fatto che il consumatore finale non deve subire danni dalla cosiddetta catena contrattuale distributiva. Sarà pertanto a sua volta onere del venditore ottenere dal produttore idoneo risarcimento o mutamento della merce. Al venditore è concesso un anno di tempo decorrente dall’ottemperamento ai rimedi richiesti dal consumatore (riparazione o sostituzione bene o rimborso somma pagata) per ottenere reintegra dal produttore o dal responsabile dell’inidoneità del bene. Invece, il termine entro il quale il venditore è responsabile del difetto di conformità nei confronti del consumatore, è di due anni dalla consegna del bene (trascorso tale termine, il consumatore decade da ogni diritto) mentre il termine per la denuncia al venditore è di due mesi dalla scoperta del difetto. L’azione poi per far valere i difetti del bene, si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna dello stesso.

Il legislatore si è poi premurato di definire il significato di garanzia convenzionale, ovvero della garanzia offerta dal venditore/produttore che lo vincola in base alle modalità indicate nella rispettiva dichiarazione o nella relativa pubblicità del bene (chi offre la garanzia deve indicare l’oggetto della stessa nonché la sua durata e l’estensione territoriale cui è sottoposta). Ovviamente, fatto salvo quanto offerto mediante la garanzia convenzionale dal venditore/produttore, il consumatore rimane sempre titolare dei diritti sopra esposti e che riguardano genericamente tutti i beni di consumo. Difatti, è nullo ogni patto anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, che escluda o limiti anche indirettamente, i diritti riconosciuti al consumatore.

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