Nuove regole in materia di videosorveglianza
Pubblicato su Pm@Business
Emanato dall’Autorità Garante per la privacy un provvedimento generale sulla videosorveglianza. Il provvedimento si pone come strumento di bilanciamento tra l’interesse del singolo alla riservatezza dei propri dati personali (tra cui l’immagine) e la necessità di soggetti privati e pubblici di monitorare ambienti esposti a rischi in materia di sicurezza. Sul presupposto del rispetto del principio di liceità che vede la riservatezza tutelata sia dal nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali sia dal codice penale che vieta le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, il Garante ha innanzi tutto stabilito (ribadendo un principio introdotto già dal decreto legislativo n. 196/2003) che i sistemi di videosorveglianza possono essere predisposti solo laddove sussista un oggettivo bisogno di controllo rispondendo così ad un principio di necessità secondo cui “i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da eluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”.
Ai principi di liceità e necessità è da aggiungersi quello di proporzionalità. Nel ponderare la necessità di adottare un sistema di videosorveglianza, occorre evitare la rilevazione in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali l’adozione delle telecamere sia finalizzata totalmente a fini di “apparenza o prestigio”.
Per cui la videosorveglianza emerge come un sistema di controllo “residuale” una volta scartati quei mezzi alternativi non sufficienti a garantire gli stessi risultati derivanti da un sistema di ripresa.
Sono totalmente escluse quindi le riprese a fini pubblicitari o promozionali-turistici (si ricordi la vicenda di talune località di mare che per promuovere il turismo riprendevano con web-cam le spiagge al fine di dimostrare – con la pubblicazione on line su siti internet promozionali – il clima “piacevole e festoso” vissuto sulle proprie spiagge).
Dunque, sia in ambito pubblico e privato, una voglia vagliata la necessità oggettiva di adottare sistemi di videosorveglianza, i titolari del trattamento dovranno comunque rispettare una serie di obblighi imposti dalla normativa a tutela della privacy tra cui il rilascio dell’informativa al soggetto ripreso e la garanzia dell’applicazione delle misure minime di sicurezza ai dati registrati.
Nel primo caso l’informativa dovrà consistere nella predisposizione di un modello standardizzato in cui il titolare delle riprese indichi le finalità e le modalità di conservazione delle stesse nonché i recapiti presso cui l’interessato – cioè il soggetto ripreso – potrà esercitare i diritti stabiliti dal Codice privacy (tra cui il diritto di cancellazione).
Le registrazioni dei dati dovranno essere protette da appropriazioni non autorizzate né potranno essere diffuse o comunicate a terzi.
Ulteriore obbligo per chi intende riprendere con le videocamere è quello di segnalare la sussistenza delle stesse mediante il posizionamento di un cartello ben visibile in cui al simbolo della telecamera sia accostato il recapito presso cui raccogliere l’informativa ed esercitare i propri diritti.
A quanto sopra, dettato per tutte le riprese di videosorveglianza, si aggiungono poi i vari oneri a seconda del settore di operatività. Nei rapporti di lavoro, ad esempio, la videosorveglianza oltre a svolgersi nel rispetto del divieto imposto dallo Statuto dei lavoratori (secondo cui sono vietati mezzi di sorveglianza a distanza per finalità di mero controllo) incontrerà dei limiti in situazioni particolari: gli ambienti non destinati al lavoro – spogliatoi, docce, mense – non potranno in alcun caso essere ripresi; le telecamere installate sugli autobus per sicurezza non potranno riprendere in modo continuativo la postazione di guida; nel caso di attività lavorativa a distanza è vietato posizionare web-cam che consentano una ripresa continuativa dell’attività; nell’ipotesi in cui poi il datore di lavoro intenda promuovere la propria attività con riprese interne all’azienda a scopo promozionale per la divulgazione in cui possa essere coinvolto anche il personale dipendente rimane fermo il diritto del dipendente di opporsi e non essere ripreso.
Nel settore pubblico, invece, ai Comuni non sarà più possibile installare telecamere finalizzate al rilievo di violazioni inerenti i luoghi in cui è vietato fumare, o al fine di individuare cittadini che calpestano le aiuole o gettano mozziconi di sigarette. Non sarà più possibile nemmeno effettuare riprese nell’ambito urbano che consentano all’ente di registrare un numero elevato di dati personali di un cittadino ricostruendone interi percorsi effettuati nell’ambito di un determinato arco di tempo.
Insomma un vero vademecum sulle riprese che dovrà essere attentamente studiato da soggetti pubblici e privati che intendano installare sistemi di videosorveglianza onde evitare sanzioni amministrative o conseguenze sul piano penale!