La bocciatura dei bollini SIAE

14/11/2007
di Valentina Frediani

CopyrightUn´interessante sentenza è stata emessa in questi giorni dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, e va a toccare un tasto sempre molto caldo in Italia: il diritto d´autore. In sintesi, la pronuncia emanata dispone che l´obbligo di apporre sui CD contenenti opere protette dal diritto d´autore il contrassegno SIAE ai fini della commercializzazione, non può essere fatto valere nei confronti di un privato allo stato attuale in Italia, sussistendo una carenza a carico dello Stato Italiano che non ha ancora provveduto ad ottemperare degli obblighi “procedurali” sulla materia, nei confronti della Commissione Europea competente. Senza scendere troppo nel “giuridichese” passiamo ai fatti, per intenderci meglio.

Nel 2000 la Procura della Repubblica di Forlì avvia una indagine preliminare nei confronti del rappresentante legale di una società, “accusato” di detenere – al fine di commercializzazione – una determinata quantità di cd importati dalla Germania e contenenti riproduzione di opere pittoriche. Motivo dell´indagine: i cd erano sprovvisti di bollino SIAE.

Avviato il procedimento, l´avvocato difensore dell´indagato solleva una questione di non poco conto, ovvero “insinua” la mancanza di “regolarità” da parte della normativa nazionale. Difatti nel caso di specie – ovvero in materia di disciplina dei contrassegni – l´Italia avrebbe dovuto provvedere a notificare alla competente Commissione delle Comunità Europee, il fatto di aver adottato una disciplina in materia di contrassegni, in contrasto con la direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983. Questa mancata notifica della normativa tecnica specifica, poneva dei seri dubbi sulla “pretesa punitiva” dello Stato Italiano rispetto all´indagato.

Sulla questione è così intervenuta la Corte di Giustizia Europea che si è trovata a dover accertare se le nostre norme italiane in tema di contrassegno SIAE siano compatibili o meno con le direttive vigenti, e se in caso negativo, il contrassegno SIAE possa considerarsi una “specificazione tecnica” tale da dover essere preventivamente notificata alla Commissione, per potersi ritenere valida.

Come dicevamo la risposta della Corte è stata positiva, spazzando via la possibilità di applicazione degli obblighi in materia di contrassegno che uno Stato possa imporre ai privati.

Al di là della specificità della materia in cui si rischia di perdersi per la quantità della normativa nazionale ed europea coinvolta, il dato forse più importante è l´assenza di “regolarità” da parte dello Stato Italiano proprio su una materia tanto scottante (il diritto d´autore) e produttrice di non pochi procedimenti civili e penali.

Sarebbe interessante verificare quante sentenze abbiano condannato privati che magari non hanno avuto la fortuna (o la bravura!) di avere un arguto legale come nel caso di specie, e si sono visti sentenziare condanne civili e penali da uno Stato che è il primo a non rispettare “le regole” (tecniche in questo caso…).

Un caso – uno dei tanti – in cui emerge piuttosto prepotentemente ed ancora una volta, un dato sintomatico: il nostro legislatore va poco d’accordo con la normativa in materia di diritto d´autore. E ora addirittura la bacchettata sulle mani se l´è presa pure dalla Corte di Giustizia Europea… Qualcuno correrà ai ripari?

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