I dati personali, la rete e il fattore tempo: la normativa scarseggia!

17/11/2008
di Valentina Frediani

Il problema ricorre spesso, anzi troppo! Una volta che una persona viene inserita in una pagina web per un fatto di cronaca, una sentenza o altro episodio di qualsiasi natura, il rischio è sempre lo stesso: restarci a lungo, restarci contro la propria volontà, affrontare impensabili gincane per essere cancellato. C´è chi ambisce ad essere presente in rete, ma una larga fetta di persone combatte per non esserci. O per lo meno, se viene pubblicato un proprio dato, combatte perchè non resti vita natural durante on line! Con enorme frequenza la questione bussa spesso alla porta del Garante privacy e riguarda non tanto la pubblicazione di un dato, quanto la durata di pubblicazione del medesimo dato perchè una volta che sei in rete, è difficile toglierti!

formaz_5679572_xxlRecentemente è stato pubblicato sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, il volume “Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini”. Nel volume (voluminoso considerate le quasi 400 pagine tra considerazioni e pronunce) una larga sezione viene dedicata al cosiddetto diritto all´oblio (il diritto di una persona a non essere più ricordata pubblicamente anche a distanza di molti anni), alla pubblicazione e conservazione di dati inerenti le persone ed all´obbligo del rispetto del principio di essenzialità dell´informazione stessa. Tale principio obbligherebbe chi pubblica una notizia a diffondere solo le informazioni strettamente necessarie e funzionali all’interesse pubblico, senza scivolare nella morborsità di dettagli ed specifiche che vanno oltre a quanto realmente indispensabile. Si pensi alla notizia relativa ad una violenza carnale: la vicenda di per sé può avere rilievo sociale, non altrettando l´indicazione dei dati della vittima, la quale al contrario trarrebbe un forte svantaggio dalla pubblicazione dei propri dati. Immettere una notizia in rete può voler dire non riuscire più a controllarla. Anche laddove la pubblicazione su una pagina di un sito avvenga per un arco di tempo ristretto (ipotesi rara, considerato che molti siti puntano ad avere ricchissimi data base senza anonimizzazione dei dati personali) l´indicizzazione che operano i motori di ricerca, renderà inutile ogni politica restrittiva che non abbia tecnicamente operato alla base per evitare a certi dati di finire nei motori di ricerca. Sotto questo profilo il suggerimento riguarda indubbiamente la necessità di adozione da parte di chi gestisce siti di informazione, criteri di esclusione e limitazione in modo selettivo, di pagine web o parti di esse, adottando politiche specifiche in particolare in relazione all´inserimento dei codici per la visualizzazione delle pagine da parte dei motori di ricerca.

Tornando al tema sostanziale ovvero al cosiddetto diritto all´oblio, altro aspetto da considerare è che la pubblicazione di un dato riguardante una realtà personale può condizionare il futuro di una persona. Mettiamo anche che un soggetto abbia subito una condanna penale anni fa e che venga pubblicata in rete la sentenza (di sua natura pubblica): una volta riscattata la propria libertà, una volta pagato il debito con la società è forse giusto che rimangano più tracce in rete del proprio errore, che sulla fedina penale???

C´è dunque anche da considerare l´elemento tempo, e quanto la pubblicazione o il permanere di dati a distanza di tempo sulla rete possa cagionare un danno pressoche irreparabile.A valutare il volume della casistica che si sta oggi proponendo sempre più considerevolmente, verrebbe da concludere che la nostra normativa privacy è ancora lontana dall´imporre dei limiti di effettiva salguardia dei diritti della persona rispetto alla rete, lasciando ad una Autorità Indipendente quale il Garante privacy ed alla Autorità Giudiziaria poteri/doveri che non sempre sono supportati dall´attuale Codice privacy, che modificato aggiornandone gli obblighi per i gestori dei siti, eviterebbe ad ogni cittadino il rischio di trovarsi per sempre impigliato nella rete!

Riproduzione riservata ©

ALTRE NEWS

Speciale Proprietà intellettuale. Marchi, domini e copyright: la tutela in Cina

Proprietà Intellettuale e business internazionale. Proseguiamo il nostro Speciale IP volando fino in Cina. Secondo i dati Eurostat, nel 2015 l’interscambio commerciale tra Italia e… Leggi Tutto

Al via la fatturazione elettronica per la cessione di energia al Gse

Ai nastri di partenza la fattura elettronica obbligatoria per le imprese che cedono energia al Gestore dei Servizi Elettrici (Gse). Da oggi, 20 Luglio, imprese… Leggi Tutto

Il diritto all’oblio c’è. Ma si “vede”?

La lezione viene da Piazza Cavour. Ed è per tutti, addetti ai lavori e non. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 11… Leggi Tutto

COLIN & PARTNERS

CHI SIAMO


Consulenza legale specializzata sul diritto delle nuove tecnologie

CONOSCIAMOCI
CHI SIAMO

Cultura e innovazione

SPEECH & EVENTI


Le nostre competenze a disposizione della vostra azienda

I prossimi appuntamenti

Siamo felici di dare il nostro contributo in numerosi eventi che trattano di nuove tecnologie e business digitale sotto vari aspetti. Il nostro apporto si ispira ai temi di interesse legale che, sempre più spesso, coinvolgono l’intera organizzazione.

Inoltre, a cadenza mensile, organizziamo il Colin Focus Day, un incontro di approfondimento gratuito sempre molto apprezzato. A Milano, o in videoconferenza, il Colin Focus Day è occasione di confronto e networking su temi legali-informatici e business.

CONTATTACI

OPERIAMO
A LIVELLO
GLOBALE


Tel. +39 0572 78166

Tel. +39 02 87198390

info@consulentelegaleinformatico.it

Compila il form






    * Informativa Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.

    * (campo obbligatorio)
    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e vengono applicate l' Informativa sulla Privacy e i Termini e Condizioni di Google.