Violazione l’accesso alla posta elettronica dell’ex-coniuge

18/03/2009
di Valentina Frediani

dirittoinf_25935696_xxlLo spionaggio coniugale può passare anche dalla visualizzazione della posta elettronica. Ma non rimane impunito. Questo sembra emergere dal provvedimento del Gip di Trento, che chiamato ad archiviare un procedimento penale a carico di un ex marito per violazione dell´art. 616 del codice penale, ha respinto l´archiviazione e rinviato a giudice l´ex marito. Ma cosa prevede l´art. 616 in oggetto? L´articolo dispone: “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta , ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. … Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”

Il reato dunque non riguarda solo la corrispondenza ordinaria, ma anche quella informatica o telematica. Ebbene, siccome l´ex marito, con una causa di separazione in atto, attraverso la posta elettronica sembrerebbe aver carpito informazioni riservate proprio sulla causa di separazione stessa, il Gip ha richiesto al Pubblico Ministero di formulare il capo di imputazione accogliendo l´opposizione all’archiviazione che la ex moglie aveva proposto a seguito di richiesta di chiusura del procedimento avanzata proprio dalla Procura, che evidentemente invece non aveva ravvisato gli estremi per procedere. L´accusa verso l´uomo è di essere stato trovato in possesso di un supporto esterno contenente atti di parte relativi alla causa di separazione, non ancora depositati. Una semi-furbizia che sarà pagata caramente dal presunto reo! Ancora una volta la posta elettronica rappresenta un bene meritevole di tutela, ed ancora una volta l´accesso a posta elettronica altrui (che sia ex moglie o moglie o figlio poco rileva) costituirà oggetto di un processo penale. Chissà se la difesa cercherà di “giocare” sui contenuti del 616 codice penale: occorrerà verificare a chi è intestata la casella di posta elettronica, perché l´ex marito ne possedesse le credenziali di accesso (dimenticanza del cambio password da parte della ex moglie? Casella di posta elettronica utilizzata a suo tempo da entrambi?), perché queste chiavi di accesso non fossero mai state modificate. Apprendere i contenuti della posta elettronica dell´ex moglie val bene un processo penale?

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