Le linee guida del Garante non hanno valore precettivo
Venerdì scorso si è svolta a Roma presso la sede dell’A.I.PRO.S. (Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza) una conferenza stampa dal titolo: “Le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali non hanno valore precettivo: così si è espressa in due sentenze la Magistratura”. Tema della conferenza è stata l’analisi della posizione tenuta dall’A.I.PRO.S. nei confronti delle due sentenze in oggetto, oltre ai contenuti inediti delle due sentenze stesse.
L´Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (A.I.PRO.S.) ha reagito con una certa apprensione alle notizie di stampa con le quali è stata resa nota l´intenzione del Garante della Privacy di adottare delle nuove linee guida in materia di videosorveglianza, e ha ottenuto la conferma dalla magistratura che queste nuove linee guida non hanno alcun valore precettivo e che si tratta di meri strumenti interpretativi che gli interessati, pur dovendo rispettare la normativa in materia di Privacy, non hanno alcun obbligo di applicare.
Questo è stato infatti sentenziato dai tribunali di Roma e di Bassano del Grappa, con riferimento a due differenti ricorsi presentati da due soci dell’A.I.PRO.S. contro due sentenze che stabilivano che i consulenti e i periti nominati dai magistrati devono cancellare immediatamente tutte le informazioni, anche indirette, riferibili a persone o organizzazioni; in via principale l’A.I.PRO.S. aveva lamentato e sostenuto che nell’ipotesi di adesione alle indicazioni del Garante, la cancellazione dei dati avrebbe creato degli ostacoli allo sviluppo di discipline quali la medicina legale e le scienze peritali, non potendo basarsi solo su principi generali come fatti valere dall’Autorità, ma dovendo procedere di volta in volta a valutazioni specifiche sull’eventuale conservazione o meno dei dati.
L’intervento univoco della magistratura sull’obbligatorietà dei provvedimenti emessi dall’Autorità Garante appare di fondamentale importanza: a molti non è chiara la figura del Garante quale autorità indipendente, e spesso si creano equivoci in ordine ai provvedimenti generali che dal medesimo vengono emessi. Benché spesso gli interventi dell’Autorità Garante siano fondati su passaggi logici e normativi incontestabili, alcune volte l’applicazione di taluni principi privacy contrasta con altri aspetti ed interessi che non possono essere subordinati alla privacy o che per lo meno, per esserlo, dovrebbero passare attraverso una normativa specifica. Purtroppo l’Autorità Garante è dovuta sovente intervenire per andare a riempire vuoti che sussistono nel decreto legislativo n. 196/2003 (Codice privacy) dovendo dare indicazioni laddove il testo di legge non è stato e non è assolutamente presente (si pensi alla posta elettronica piuttosto che alla videosorveglianza). Con le pronunce emesse dalla magistratura, si apre dunque una nuova problematica inerente la figura dell’Autorità e dei limiti che gli interventi della medesima possono avere in sede attuativa.