Garante Privacy: nuovo provvedimento in materia di videosorveglianza

29/04/2010
di roberto

Il Garante per la Privacy è intervenuto nuovamente sulla videosorveglianza, sostituendo con un nuovo provvedimento generale quello del 29 aprile 2004, questo perché sono state emesse le nuove linee guida del Garante per la privacy europeo, ci sono stati numerosi interventi legislativi e anche in considerazione della grande quantità di domande, segnalazioni, reclami e richieste che gli sono stati sottoposti.

Una generica analisi dimostra che la videosorveglianza è utilizzata con scopi diversi, come la sicurezza e protezione degli individui, protezione della proprietà, rilevazione e controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici e acquisizione di prove. Come le l inee guida del GEPD, anche questo nuovo provvedimento sottolinea come sia necessario che il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza sia fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici da un lato e, dall´altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici, che ciascun sistema informativo ed il relativo programma informatico vengano conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili e che l´attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità.

videosorv_27009795_xlI sistemi di videosorveglianza devono essere sempre segnalati, gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine, l’Autorità ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa “minima” già individuato nel provvedimento del 2004, indicante il titolare del trattamento e la finalità. Il supporto con l´informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, e, questa è una novità, essere visibile al buio; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L´informativa dovrebbe poi rinviare a un testo completo, disponibile, accessibile anche con strumenti informatici e telematici. In ogni caso il titolare, o un suo incaricato, è tenuto a fornire anche oralmente un´informativa adeguata. Le telecamere installate ai fini di tutela dell’ordine e di sicurezza pubblica non devono essere segnalate con gli appositi cartelli, ma l’Autorità auspica l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.

Il Garante insiste poi sui tempi di conservazione che sono più brevi rispetto a quelli indicati dalle linee guida del GEPD che arrivava fino ad una settimana, mentre in Italia fino a un massimo di 24 ore e la settimana è prevista in situazioni particolarmente rischiose, come le banche. Le misure di sicurezza sono sostanzialmente un aggiornamento tecnologico di quanto previsto già nel 2000. Le nomine degli incaricati, come sempre, sono richieste in modo rigoroso, così come sono stabiliti i tempi di conservazione. I dati raccolti devono essere protetti e devono essere ridotti al minimo i rischi di distruzione, smarrimento, accesso non autorizzato eccetera. Devono anche essere adottate misure che consentano al titolare di verificare gli accessi al sistema. L’Autorità sottolinea come le misure minime di sicurezza possano variare a seconda del sistema e della sua finalità ma ci sono principi che devono essere rispettati: in presenza di differenti competenze devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini e, dove tecnicamente possibile i soggetti incaricati o responsabili del trattamento, devono possedere credenziali di autenticazione che permettano di effettuare unicamente le operazioni di propria competenza; deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare le immagini registrate e di compiere operazioni di cancellazione o duplicazione; nel caso di  interventi di manutenzione occorre adottare specifiche cautele; gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo. Attenzione anche alla trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini che deve essere effettuata applicando tecniche crittografiche; Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone incaricate del trattamento, con distinzione fra le varie mansioni. Sono stati poi individuati dal Garante settori specifici.

Nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro ed è comunque vietato il controllo a distanza dei lavoratori; negli ospedali e nei luoghi di cura è ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti; negli istituti scolastici è ammesso il sistema contro gli atti vandalici, con riprese limitate alle aree interessate e solo negli orari di chiusura; nei taxi le telecamere devono esclusivamente riprendere il guidatore; sui mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate le telecamere sono consentite rispettando però limiti precisi; le web cam a scopo turistico non devono rendere identificabili le persone; infine, a scopo di sicurezza, contro furti, aggressioni, atti vandalici, prevenzione incendi ecc. possono essere installate telecamere senza il consenso degli interessati, tenendo però sempre conto delle prescrizioni indicate dal Garante.

Riproduzione riservata ©

ALTRE NEWS

Posta elettronica controllata solo se c’è la policy

La posizione della Corte di Cassazione Sembra ormai consolidarsi la giurisprudenza in merito alla legittimità dell’accesso da parte di superiori e datori di lavori, alla… Leggi Tutto

E-Commerce: entrano in vigore le nuove regole dell’UE

Via libera alle nuove regole dell’Unione Europea in materia di E-commerce. Trasparenza e maggiore sicurezza saranno le parole chiave dell’ultimo capitolo del commercio elettronico, rese… Leggi Tutto

Processo Civile Tributario Telematico: pubblicato il Regolamento in Gazzetta Ufficiale

E’ disponibile in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 37 del 14 febbraio 2014), il Regolamento “recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel… Leggi Tutto

COLIN & PARTNERS

CHI SIAMO


Consulenza legale specializzata sul diritto delle nuove tecnologie

CONOSCIAMOCI
CHI SIAMO

Cultura e innovazione

SPEECH & EVENTI


Le nostre competenze a disposizione della vostra azienda

I prossimi appuntamenti

Siamo felici di dare il nostro contributo in numerosi eventi che trattano di nuove tecnologie e business digitale sotto vari aspetti. Il nostro apporto si ispira ai temi di interesse legale che, sempre più spesso, coinvolgono l’intera organizzazione.

Inoltre, a cadenza mensile, organizziamo il Colin Focus Day, un incontro di approfondimento gratuito sempre molto apprezzato. A Milano, o in videoconferenza, il Colin Focus Day è occasione di confronto e networking su temi legali-informatici e business.

CONTATTACI

OPERIAMO
A LIVELLO
GLOBALE


Tel. +39 0572 78166

Tel. +39 02 87198390

info@consulentelegaleinformatico.it

Compila il form






    * Informativa Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.

    * (campo obbligatorio)
    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e vengono applicate l' Informativa sulla Privacy e i Termini e Condizioni di Google.