Codice etico e di condotta: la rilevanza per la 231
Affinché si possa validamente strutturare un adeguato modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 231/2001 che, se efficacemente attuato consenta all’ente la fruizione della esimente da responsabilità amministrativa, occorre tenere presente che un elemento essenziale ed imprescindibile del sistema di controllo preventivo è rappresentato dal Codice etico.
Il Codice etico è un documento ufficiale dell’ente che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei portatori d’interesse, siano essi interni od esterni all’ente stesso (dipendenti, azionisti, fornitori, pubblica amministrazione, mercati finanziari).
I codici etici raccomandano, promuovono o vietano determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e possono contemplare sanzioni di diversa intensità a seconda della gravità delle infrazioni commesse.
A tale riguardo una precisazione; il Codice etico costituisce la summa dei principi, dei valori e degli ideali che ispirano la mission aziendale e pertanto esso ha una valenza universale erga omnes e si rivolge a tutti. Ovviamente le sanzioni per la sua violazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti interni od esterni all’ente stesso.
Nel primo caso, infatti, sarà tecnicamente possibile l’irrogazione di sanzioni disciplinari di vario tipo ed entità mentre gli unici elementi di deterrenza nei confronti di soggetti non organici all’ente (ad es. fornitori, consulenti esterni, partners) potranno essere rappresentati da conseguenze contrattuali negative (quali ad esempio la previsione, tramite apposita clausola ad hoc, di casi di risoluzione in presenza di acclarate violazioni del Codice etico e dei suoi principi ispiratori) o dall’interruzione dei rapporti economici e commerciali.
La suddetta clausola ad hoc non può essere ritenuta come “risolutiva espressa” ai sensi dell’art.1453 C.C. in quanto quest’ultima deve fare riferimento all’inadempimento di una o più obbligazioni determinate; appare , a tal proposito dubbio, a livello di determinatezza, il rinvio generico alla”violazione di disposizioni del codice etico”
I Codici etici devono essere voluti ed approvati dal massimo vertice dell’ente.
In generale, qualsiasi Codice etico deve prescrivere il rispetto assoluto della normativa applicabile ed in base ad esso ogni dipendente dovrà impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’ente è operante; tale impegno, con il distinguo e la precisazione di cui sopra a livello sanzionatorio, dovrà valere anche per consulenti, fornitori, clienti e per tutti coloro che abbiano rapporti con l’ente.
Per i fini di cui al D.lgs 231/01 nel Codice etico dovranno essere vietate tutte le condotte integranti i reati, anche tentati, previsti negli artt. 24 e ss del decreto stesso.
A livello di efficacia il Codice etico dispiega in modo automatico i suoi effetti verso il personale dell’ente poiché è un atto di autoregolamentazione dell’ente stesso al quale, peraltro, spetta di darne sufficiente ed idonea diffusione anche con riferimento alla parte sanzionatoria.
Un aspetto importante e da non sottovalutare è quello della necessità, vista la sua valenza disciplinare, di inserire espressamente il Codice etico nel regolamento disciplinare dell’ente se esistente; nel caso in cui non esista un regolamento disciplinare occorre, comunque, dichiarare il Codice etico formalmente vincolante per tutti i dipendenti: per una tale formalizzazione si può redigere e diffondere una circolare interna od un comunicato ufficiale.