Individuazione del Foro del Consumatore nei contratti proposti via internet

19/01/2011
di roberto

Sempre più frequentemente ci si trova a scegliere su internet la meta in cui trascorrere le vacanze, e a chiunque sarà capitato, almeno una volta, di stipulare on line un contratto di viaggio, acquistando il relativo biglietto attraverso il  sito di un tour operator o del vettore stesso, o di prenotare il soggiorno presso una struttura alberghiera attraverso uno scambio di e-mail direttamente con il gestore

Con simili sistemi di prenotazione o acquisto, la cui efficacia è comprovata dalla larga diffusione che hanno incontrato negli ultimi anni, non è infrequente che l´acquirente e l´operatore, che si sono accordati attraverso internet, siano domiciliati in due differenti Stati Membri dell´Unione.

istituz_5968275_xlTuttavia, come avviene da sempre nel mondo reale, anche dall´esecuzione dei contratti conclusi on line possono originarsi malcontenti, e sorgere controversie che necessitano, per essere composte, dell´intervento di un giudice. E si porrà  il problema di individuare esattamente a quale dei due Stati membri rivolgere la propria domanda di giustizia. Soccorre a tal fine il “Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.

Il suddetto regolamento prevede che le azioni nei confronti di persone domiciliate sul territorio di uno Stato membro devono essere proposte, di regola, dinanzi ai giudici di tale Stato. Le controversie in materia contrattuale possono essere sottoposte al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev’essere eseguita.

Regole più favorevoli alla parte contrattuale più svantaggiata, comunque, sono previste per i contratti di consumo, applicandosi, in tal caso, la normativa posta a tutela del consumatore. Quindi, qualora le attività del commerciante siano «dirette verso» lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, questi può adire i giudici dello Stato membro del proprio domicilio e può essere citato in giudizio unicamente in tale Stato membro.

E´ evidente l´importanza che  la differenza ora evidenziata investe nella pratica, poiché l´errata individuazione del giudice compromette in radice la tutela del diritto vantato. E´ fondamentale, pertanto, comprendere se si possa ritenere che il commerciante, offrendo la propria prestazione su internet, abbia diretto le proprie attività verso lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, perché tale condizione, come detto, consente l´applicazione delle regole più favorevoli in tema di giurisdizione dettate in materia di contratti di consumo.

Può, quindi, la semplice utilizzazione di un sito internet da parte del commerciante  essere sufficiente a determinare, di per sé, lo spostamento della giurisdizione in favore dello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore? Sul quesito è stata chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, la Corte di Giustizia dell´Unione Europea, la quale, con sentenza C-585/08 del 7 dicembre 2010 ha escluso che la mera presenza del commerciante su internet sia sufficiente a ritenere che l´attività sia diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, ritenendo necessario, invece, a tal fine, che egli abbia manifestato la volontà di avviare rapporti commerciali con consumatori domiciliati in altri Stati membri.

La Corte ha precisato, quindi, quali indizi consentono di dimostrare il suddetto intento, come, ad esempio, impegnare risorse finanziarie in un servizio di posizionamento su Internet presso il gestore di un motore di ricerca al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in Stati membri differenti l’accesso al proprio sito.

La Corte ha poi specificato, attraverso una elencazione non esaustiva, altri indizi meno evidenti, eventualmente combinabili tra loro, che sono parimenti idonei a dimostrare la sussistenza di un’attività «diretta verso» lo Stato membro di domicilio del consumatore. Spetterà al giudice nazionale verificarne la sussistenza caso per caso.

Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante, o di quello dell’intermediario, nello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato, è insufficiente. Così come l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica, o di altre coordinate, ovvero l’impiego di una lingua o di una moneta che siano quelle abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

La mera utilizzazione del sito internet da parte del commerciante non è quindi di per sé sufficiente a ritenere che la sua attività sia diretta verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore e non importa, di per sé, l´applicazione dei diversi e più favorevoli criteri di individuazione della giurisdizione dettati in materia di contratti di consumo. (fonte: http://curia.europa.eu)

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