Password di accesso al sistema al rappresentante dei lavoratori: quali risultati?
I sistemi di videosorveglianza oggi sono sempre più efficienti e complessi, capaci di rispondere a tutte le richieste di una clientela sempre più esigente. Peccato che tali sistemi in molti casi trovino pesanti limitazioni alle proprie potenzialità proprio nell’art. 4 della Legge 300/70, vedendo diminuire notevolmente la propria capacità di tutelare i titolari degli impianti.
Si consideri che le aziende nelle quali non è stato raggiunto l’accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 Legge 300/70 o non hanno una rappresentanza sindacale, devono fare istanza alla DPL competente o all’ente bilaterale di appartenenza (in caso di sussistenza di un protocollo di intesa) prima di installare le telecamere qualora impianto riprenda gli stessi lavoratori. In molti casi la DPL, per contemperare degli interessi del datore di lavoro e dei lavoratori, richiede l’ adozione di doppie password “ripartite” tra titolare e rappresentante dei lavoratori, in modo che il titolare acceda all’hard-disk contente le immagini solo in presenza di un soggetto che sia in grado di garantire i diritti dei lavoratori ed evitare abusi di utilizzo delle immagini da parte del datore di lavoro.
Questa situazione se da una parte dà maggiori garanzie ai lavoratori, dall’altra certamente mortifica la scelta di impianti tecnologicamente avanzati, che permettono tra l’altro il controllo in remoto delle immagini. Si pensi al caso in cui un sistema di allarme collegato direttamente al cellulare del titolare avverta quest’ultimo della possibile intrusione nell’edificio dell’azienda. Qualora lo stesso potesse immediatamente verificare le immagini sul proprio pc o telefonino, potrebbe rendersi conto dell’accaduto e verificare un eventuale anomalia dell’impianto medesimo. Si consideri inoltre che il problema si ripropone anche se il responsabile o l’incaricato della videosorveglianza debbano accedere alle immagini l’ha dove il titolare non fosse presente. Inutile pertanto avere a disposizione soluzioni tecnologicamente avanzate, se dall’altra sussistono situazioni limitative di questo genere, che tra l’altro generano problemi sotto molti altri profili.
Si pensi ad esempio al caso di guasto o accesso per manutenzione ordinaria: non è sufficiente che alle operazioni presenzi il soggetto incaricato del lavoro, ma dovrà essere presente anche un rappresentante dei lavoratori. Senza quest’ultimo non si potrà accedere al sistema. O ancora si pensi al caso in cui un soggetto interessato faccia istanza di accesso in un momento in cui il rappresentante sindacale non è presente. In questa ipotesi trascorse le ore per la sovra registrazione e le immagini oggetto di accesso saranno cancellate ed il diritto dell’interessato del tutto frustrato.
È pertanto opportuno rivedere le singole disposizioni e cercare soluzioni che garantiscano il lavoratore senza limitare le esigenze di tutela, che si perseguono con il sistema di videosorveglianza. Come più volte indicato, le norme non possono, proprio in questi casi pratici, cristallizzare regole inapplicabili.