Videosorveglianza in ambito scolastico: osservazioni
Annosa questione che oggi si presenta sempre più spesso nelle scuole italiane è senza dubbio legata all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza all’interno e fuori dagli edifici scolastici.
In una realtà caratterizzata da atti di bullismo, atti vandalici e teppisti ed un aumento della microcriminalità, l’utilizzo di sistemi alternativi alle riprese attraverso telecamere si dimostrano insufficienti ed inadeguati per la “ricostruzione” di situazioni ormai verificatesi. Tuttavia le esigenze di tutela della riservatezza degli studenti limitano fortemente l’impiego di questo sistema, in quanto senza le dovute precauzioni, si può giungere facilmente ad una pesante ingerenza nella vita dei medesimi. Per tale motivo il Garante della Privacy è intervenuto in materia, sebbene in modo generico.
Infatti dopo varie richieste, e non ultima nel 2009, quella della Provincia di Verona città particolarmente sensibili all’argomento, è stato statuito che in casi di “stretta necessità” (ad esempio per atti vandalici) è possibile procedere a videoregistrazione in ambito scolastico ma esclusivamente durante gli orari di chiusura dell’Istituto e in relazione alle sole aree interessate. Per questo è stato proibita il funzionamento delle telecamere durante lo svolgimento di attività extrascolastiche all´interno dell’Istituto.
La conservazione delle immagini dovrà avvenire per “brevi periodi”. Tuttavia, se nel provvedimento sulla videosorveglianza si parla di conservazione per periodo di tempo di massimo di 24 ore ( ovviamente fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad indagini), nella Verifica preliminare (art. 17 del Codice) del 4 settembre 2009 il garante ammette la conservazione dei files fino a 72 ore dalla ripresa. Pertanto rimane aperta l’interpretazione relativo al periodo di conservazione delle immagini.
Nel caso che si proceda ad attivare l’impianto all’esterno dell’edificio, l’angolo delle telecamere dovrà essere “opportunamente delimitato”; per cui dovranno essere escluse le ripresa di aree perimetrali non strettamente pertinenti l’edificio.
Al di là di quanto sopra indicato, gli istituti dovranno procedere agli opportuni adempimenti, in primis ad affiggere le idonee informative. Gli studenti, docenti e personale scolastico dovranno quindi essere informati, prima di entrare nel raggio di azione delle telecamere mediante appositi cartelli (informativa breve), da apporre anche nelle immediate vicinanze. Tali cartelli dovranno essere ben visibili, in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche durante le ore notturne, qualora l’impianto sia funzionante durante la notte.
In concreto spetterà all’Istituto scegliere le necessarie misure da adottare per rendere edotti i soggetti videoripresi. Nel caso di collegamento delle telecamere con la polizia, ciò dovrà risultare dall’apposito cartello.
Oltre alle specifiche indicazioni riportate nel vademecum del Garante “tra i banchi di scuola” (http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1721480), è opportuno ricordare che dovranno essere rispettate le indicazioni del provvedimento sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e la normativa di riferimento.
Pertanto il titolare delle immagini dovrà nominare gli incaricati della videosorveglianza, ed eventualmente un responsabile, a cui l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti ex art. 7 codice privacy.
Si rende obbligatorio inoltre che l’istituto predisponga un’informativa completa con tutti gli elementi di cui all’art. 13 comma 1 del codice privacy, da mettere a disposizione degli interessati, dove spiano specificate sia le modalità che le finalità del trattamento.