Responsabilità dei motori di ricerca per link a siti pirata

28/03/2011
di roberto

E’ responsabile il gestore di un sistema di web search se fornisce all’utente, tra i risultati, link di collegamento a siti pirata?

Tale questione è stata oggetto di esame da parte del Tribunale di Roma, che, con ordinanza del 22 marzo 2011, ha ritenuto sussistente una responsabilità in capo a Yahoo! Italia S.r.l. per non aver disabilitato i link collegati alle pagine web che trasmettono, in violazione del diritto d’autore, in tutto o in parte il film “About Elly”, nonostante il citato motore di ricerca avesse ricevuto apposita diffida con cui si richiedeva la rimozione dei link ai siti pirata.

Ma quale l’iter logico-giuridico della decisione?

Il giudice richiamando gli artt. 14-17 del d. lgs. 70/2003 ed in particolare, la figura del caching provider (colui cioè  che memorizza temporaneamente le informazioni), ha equiparato il gestore del motore di ricerca a detto soggetto, estendendo in tal modo a Yahoo! il regime di responsabilità previsto per i  provider.

Pertanto, se è vero che il gestore del web search non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è collegato il link, tuttavia, una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito delle pagine web a cui i link rinviano, è in condizione di esercitare un controllo successivo e di impedirne la indicizzazione e il collegamento e, ove abbia omesso di disabilitare i link di accesso a detti dati, dovrà ritenersi responsabile.

Occorre però chiedersi quando il gestore del motore di ricerca possa ritenersi a conoscenza del contenuto illecito. E’sufficiente una generica richiesta di rimozione dei link a pagine illegali?

Nel sistema del Digital Millennium Copyright Act statunitense, il meccanismo del notice and take down prevede che nella richiesta di disabilitazione di link collegati a siti illeciti, questi devono essere indicati con esattezza e non possono essere in alcun modo generici.

Con l’ordinanza in esame sembra invece che il Giudice, da un lato, affermando che il gestore del motore di ricerca debba attivarsi “una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di specifici siti, identificati dai c.d. URLs (Uniform Resource Locator)”, riprenda il principio della specificità, dall’altro però introduca, di fatto, una forma di notice and take down generico, in quanto condanna Yahoo! per non essersi attivato in seguito alla diffida con cui la società di produzione cinematografica richiedeva, genericamente, la rimozione dei link ai siti pirata.

In considerazione dell’argomento oggetto dell’ordinanza esaminata, delle questioni giuridiche sottese  e delle implicazioni derivanti dall’eventuale affermazione dell’orientamento fatto proprio dal Tribunale di Roma, sarà interessante seguire l’esito del reclamo che è stato (o comunque sembra che stia per essere) proposto da Yahoo! avverso il citato provvedimento.

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