Il Decreto Sviluppo: ”esegesi” dell’art. 6 e la semplificazione degli obblighi privacy
Il Decreto Sviluppo: l’”esegesi” dell’art. 6 e la semplificazione degli obblighi privacy in capo ai titolari del trattamento dei dati personali.
Nel silenzio assordante dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, siamo rimasti in pochi, tra i fruitori più attenti alla materia, a dare la giusta soddisfazione ad un testo “di legge” di difficile comprensione, che si presta, se mai confermato, a molteplici, e finanche contraddittorie, interpretazioni.
Quindi alle inevitabili domande?
Quali sono obblighi c.d. precontrattuali che legittimano l’accesso alla semplificazione di cui al riformando art. 34, comma 1 bis, del D.lgvo n. 196/2003?
La perplessità nasce dall’inevitabile confronto tra la disposizione richiamata e quelle contenute negli artt. 1337 e ss del codice civile. Esse richiamano obblighi specifici e determinati che, in quanto tali, caratterizzano le fasi prenegoziali e/o le trattative tra le parti. Tali sono, per comune e consolidata giurisprudenza, quelli di informazione, di mantenimento della riservatezza e anche di attivazione (onde assicurare la validità e l’efficacia del contratto da concludere). Gli obblighi siffatti – tipizzati dagli interpreti così da ricondurli alla buona fede contrattuale ex art. 1337 c.c. – ricevono tale specifica qualificazione anche e soprattutto nell’urgenza di stabilire l’esistenza, l’entità e i limiti della c.d. responsabilità precontrattuale e la sua distinzione da quella più comune discendente dai vizi e dal comportamento “deviato” delle parti a rapporto contrattuale conclamato.
Il riferimento a questi è imprescindibile, poichè solo ipotizzare un totale scollamento tra testi normativi e la ratio rispettivamente sottesa legittimerebbe una babele ribelle ad ogni vincolo.
Tanto dato, appare quanto meno discutibile ricondurre tali obblighi nel calderone delle mere finalità amministrativo – contabili così come frettolosamente risolte nella disposizione in esame.
A meno che il decreto non volesse raccogliere tra i suddetti solo quelli discendenti dai doveri in specie del titolare del trattamento allorchè tenuto ad adempiere ad una specifica richiesta che l’interessato potrebbe rivolgergli prima della conclusione del contratto. L’art. 24, lett.b, del D.lgvo n. 196/2003, quando definisce così uno dei presupposti di liceità di trattamento senza consenso, qualifica l’unica ipotesi rintracciabile nel testo normativo di obbligo precontrattuale che di certo non esaurisce una casistica in concreto ben più popolata ed eterogenea. Il legislatore, infatti, opera una scelta tanto contenuta poiché animato dalla preminente volontà di limitare il meno possibile la libertà dell’interessato ad esprimere una volontà compiuta e inequivocabile. Se così fosse, l’accesso agli oneri semplificati da parte del titolare del trattamento deriverebbe solo da una domanda di preventivo o da presupposti simili, che escludono, o quanto meno, riducono gli impegni di cui all’art. 1337 c.c. Essi, a questo punto, perderebbero il loro rilievo pre – negoziale ai sensi e per gli effetti del riformando art. 34 bis, rendendo non più derogabile, al loro sussistere, l’applicazione puntuale del D.lgvo n. 196/2003
Il dubbio si pone non solo in riferimento all’accezione teleologica e strettamente ontologica dell’obbligo precontrattuale ma anche – se non soprattutto – al suo presupposto genetico. La fonte dell’obbligo, in quanto propedeutico – nella migliore delle ipotesi – alla conclusione del contratto, potrebbe essere di qualsiasi tipo. Il più comune, in una società, come la nostra, animata dalla spinta propulsiva dell’iniziativa economica, potrebbe derivare dalla fonte “per eccellenza”: il marketing. Sia esso diretto, indiretto, operativo ma pur sempre strategico e trasversale. L’obbligo precontrattuale, quindi, è connotato per lo più da una volontà indotta – da pianificate e sapienti tecniche di mercato – dell’interessato.
Orbene, seppur prodromiche, le finalità di marketing delimitano, allo stato, non solo marginalmente gli obblighi in argomento. E riguardo a queste, come ben si sa, il Decreto Sviluppo stesso mantiene inalterate le disposizioni dettate dal D.lgvo n. 196/2003, non trascurando la possibilità di commistione di intenti e scopi, ma anzi privilegiando in tali casi le cautele già esistenti a scapito di una superficiale, quanto pericolosa, semplificazione.
Ma non c’è fine alle bizzarrie. Basta attendere sessanta giorni e così faremo. – 60, – 59, -58, – 57, – 56 …