L’invio dell’impronta dell’archivio informatico all’Agenzia delle Entrate ad opera del Responsabile della Conservazione

27/06/2011
di Alessandro Cecchetti

dirittoinf_9215102_xlIn attuazione dell’art. 5 D.M.E.F. 23 gennaio 2004, l’Agenzia delle Entrate il 25 ottobre 2010 ha emesso il Provvedimento n. 2010/143663 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell’improntafirmata e marcata – dell’archivio informatico dei documenti sottoposti a conservazione sostitutiva all’Agenzia. Il richiamato Provvedimento realizza lo scopo dichiarato di estendere nel tempo la validità dei documenti ai fini fiscali fintanto che permane l’obbligo di conservazione dei documenti stessi ai fini tributari, e, altresì, i professionisti  del settore potranno de materializzare le informazioni relative ai propri clienti, garantendo, in tal modo maggiore efficienza ed efficacia in un contesto economico che abbisogna di innovazione, anche tecnologica.
Al riguardo, ci si chiede se in un processo di conservazione sostitutiva affidato in outsourcing, l’outsourcer, nominato Responsabile della conservazione sostitutiva, possa inviare direttamente l’impronta dell’archivio informatico per conto dell’azienda cliente. Per rispondere si rende opportuno riferire quanto reso dal DMEF e dal Provvedimento in analisi. Il primo sancisce che “entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per l prestazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive ed all’imposta sul valore aggiunto, il soggetto interessato o il responsabile della conservazione, ove designato, al fine di estendere la validità dei documenti informatici trasmette alle competenti Agenzie fiscali, l’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale”; per il secondo, al punto 1.1, conferma che “ il soggetto interessato, il responsabile della conservazione ovvero il soggetto eventualmente delegato da quest’ultimo  in base all’art. 5, comma 2, della deliberazione Cnipa 11/2004, comunicano per via telematica…”. Pertanto, considerato quanto sopra, il Responsabile della Conservazione dovrebbe poter assolvere l’obbligo di comunicazione utilizzando i canali Entrate e Fisconline, oppure ancora, ricorrendo ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematiche delle dichiarazioni dei redditi, a norma dell’art. 3 commi 2-bis e 3, dal DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Per completezza si rende infine opportuno enunciare, di seguito, quali sono le sanzioni applicabili per l’omesso o il tardivo invio della comunicazione. Nel caso in cui l’archivio documentale sia tenuto conformemente alle prescrizione del DMEF e della delibera Cnipa, la sanzione per la semplice omissione della comunicazione è quella prevista dall’art. 11 D.Lgs. 471/1997 (da euro 258,00 ad euro 1.032,00). Invece, nel caso in cui la comunicazione avvenga oltre i termini previsti, ma prima di un accesso, ispezione o verifica, la condotta non è sanzionabile in quanto la violazione risulta meramente formale, e, quindi, non incidente sulla determinazione delle imposte (art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997).

Riproduzione riservata ©

ALTRE NEWS

Privacy Shield, il trasferimento dati negli Stati Uniti è sempre illecito?

Articolo Pubblicato da IOTtoday il 27 Novembre 2020 L’avv. Valentina Frediani di Colin & Partners Srl parla di come il Privacy Shield sia cambiato e cosa accade nel… Leggi Tutto

Giornalismo: tutelare la dignità delle vittime di violenza sessuale

“Maggiore tutela per la dignità delle persone, soprattutto se vittime di violenza. No alla pubblicazione di dati personali che le rendano identificabili”. Con un severo… Leggi Tutto

Al via la fatturazione elettronica per la cessione di energia al Gse

Ai nastri di partenza la fattura elettronica obbligatoria per le imprese che cedono energia al Gestore dei Servizi Elettrici (Gse). Da oggi, 20 Luglio, imprese… Leggi Tutto

COLIN & PARTNERS

CHI SIAMO


Consulenza legale specializzata sul diritto delle nuove tecnologie

CONOSCIAMOCI
CHI SIAMO

Cultura e innovazione

SPEECH & EVENTI


Le nostre competenze a disposizione della vostra azienda

I prossimi appuntamenti

Siamo felici di dare il nostro contributo in numerosi eventi che trattano di nuove tecnologie e business digitale sotto vari aspetti. Il nostro apporto si ispira ai temi di interesse legale che, sempre più spesso, coinvolgono l’intera organizzazione.

Inoltre, a cadenza mensile, organizziamo il Colin Focus Day, un incontro di approfondimento gratuito sempre molto apprezzato. A Milano, o in videoconferenza, il Colin Focus Day è occasione di confronto e networking su temi legali-informatici e business.

CONTATTACI

OPERIAMO
A LIVELLO
GLOBALE


Tel. +39 0572 78166

Tel. +39 02 87198390

info@consulentelegaleinformatico.it

Compila il form






    * Informativa Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.

    * (campo obbligatorio)
    Questo sito è protetto da reCAPTCHA e vengono applicate l' Informativa sulla Privacy e i Termini e Condizioni di Google.