Videosorveglianza e misure di sicurezza: novità con il Decreto sviluppo?
Nonostante due provvedimenti in materia di videosorveglianza e di semplificazioni da parte del Garante, nonostante le disposizioni nuove del Decreto Sviluppo, ancora non è stato prevista alcuna semplificazione in relazione alle misure di sicurezza nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato da piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. Occorre in primis capire il problema alla base.
In virtù delle semplificazioni previste, molte realtà aziendali hanno beneficiato della semplificazione, sottoscrivendo l’autocertificazione sostitutiva del DPS e conseguentemente non più soggette alle misure relative all’amministratore di sistema. In particolare, la semplificazione è strettamente prevista per coloro che trattano con strumenti elettronici solo dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai loro parenti.
Addirittura oggi non è soggetto all´applicazione del codice “il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell´ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili, come definite all´articolo 34, comma 1-ter”. Tuttavia nel momento in cui il titolare decide di installare un impianto di videosorveglianza, i dati acquisiti attraverso esso non sono soltanto dati identificativi, ma nel caso di ripresa di soggetti diversamente abili, anche dati sensibili, e quindi non rientranti nelle categorie prima menzionate. In questa prospettiva, solo per la gestione dei dati dell’impianto di videosorveglianza il titolare vede venir meno i vantaggi della semplificazione, per una scelta, monte volte necessaria e congente, di sicurezza sia propria, del patrimonio aziendale, e anche degli stessi dipendenti. Orbene si pensi ad esempio a degli esercizi quali le tabaccherie o i benzinai che oggi sono più di altre realtà soggetti a rapine o furti, in cui molte volte la strumentazione elettronica è utilizzata in modo saltuario o incidentale: emissione di una fattura o la ricezione delle fatture dai fornitori. Essi rientrano pienamente nella semplificazione.
In queste ipotesi, a rigor legislativo, con l’introduzione dei sistemi suddetti, il Documento programmatico di sicurezza sembra essere necessario e insieme a questo l’applicazione delle misure di sicurezza dell’ADS. Ma come fare a chiedere al titolare di sostenere costi certamente molto alti rispetto alla struttura in essere, per l’adempimento di queste misure? È forse una dimenticanza non prevedere in questi casi la semplificazione o forse il Garante ha volutamente lasciato nei suoi provvedimenti aperta la soluzione, in modo che sia valutata la situazione caso per caso, alla luce delle banche dati gestite e dalle finalità sottese? Un artigiano che utilizza due telecamere per la sicurezza della propria attività, con almeno un elaboratore elettronico su cui opera per correnti finalità amministrative e contabili, cosa dovrà fare? Dovrà redigere IL DPS? Dovrà nominare ADS? Oppure acquisirà lui medesimo la qualifica di ADS, per non dover acquistare il software per la loggatura?