Firma digitale e firma digitalizzata
La diffusione della casella di posta elettronica certificata (pec) pone continue interazioni con l´altra innovazione che imponendosi e che talvolta necessariamente le si accompagna: la firma digitale. Dando per assodato che la casella di posta elettronica certificata sia un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato a quello della raccomandata, si rammenta che invece la firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l´integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Il valore probatorio della firma digitale è parificato a quello della scrittura privata.
Sul piano pratico i due sistemi possono essere utilizzati sinergicamente: la posta elettronica certificata è assimilabile ad una busta elettronica, che certifica l´invio e la ricezione della busta stessa, non del suo contenuto. Se è necessario inviare un documento sottoscritto, pertanto, sarà bene apporre la firma digitale anche sul messaggio, così come si farebbe inserendo un documento sottoscritto in una busta raccomandata cartacea. Più complesso è il discorso degli allegati, nel caso in cui sorgessero controversie: i documenti digitalmente sottoscritti, infatti, conserverebbero il loro valore intrinseco, ma potrebbe essere difficoltoso dimostrare che si è spedito un preciso documento, ben potendo sussistere più documenti con lo stesso nome (dalla pec si desume solo il nome del file allegato) tutti recanti la stessa sottoscrizione digitale. Nel caso potrebbe essere dirimente l’apposizione di marcatura temporale, ma tale analisi imporrebbe valutazioni ben più approfondite, e non è questa la sede.
Tornando alla firma digitale del messaggio di posta certificata è importante sottolineare che la scansione del documento sottoscritto, allegata al messaggio, non sostituisce l´originale cartaceo e si sostanzia nell´invio (peraltro in allegato, con i problemi poco fa accennati) di una mera riproduzione (in buona sostanza, di una sorta di fotocopia, se vogliamo dirla con l´omologo cartaceo).
Ancora più importante appare chiarire che non ha alcun valore firmare il documento attraverso l´inserimento del file immagine della firma autografa, appositamente scannerizzata, dal momento che, come è intuitivo, chiunque potrebbe procedere ad una simile operazione. Né ha valore “disegnare” la propria sottoscrizione con appositi programmi ed inserire il file immagine così ottenuto in calce ai messaggi.
Si tratta di sistemi di digitalizzazione della firma che non offrono alcuna garanzia di attribuzione all´autore. La somiglianza con una firma autografa è solo estetica, mancando parametri di personalizzazione, peraltro, che caratterizzano quest´ultima rendendone possibile l´analisi grafologica, come ad esempio la pressione esercitata sul foglio.
Tuttavia, mentre l´invio di una copia del documento, che resta in originale cartaceo, può avere una valenza non dissimile da quella del fax, essendo, infine, l´originale comunque reperibile, la creazione di una firma digitalizzata da apporre in calce al documento crea un ibrido attualmente privo di qualsiasi valore.
E´vero che in caso di contestazioni ci si potrebbe appellare alla riconducibilità del documento, nel caso, al titolare delle credenziali di accesso alla casella pec, ma si tratta, ovviamente, di procedimenti complessi demandati a verifiche da compiersi nelle aule di giustizia.
Occorre ricordare che le nuove regole dettate in tema di pec, soprattutto nei rapporti tra privati, non derogano alla disciplina previgente in tema di sottoscrizione ed invio di documenti, ma individuano nuove modalità attraverso cui attuare tali operazioni. Sono strumenti che ben utilizzati consentono un indubbio risparmio di tempo e risorse, ma che vanno utilizzati consapevolmente, magari anche disciplinandone, per i casi più fumosi, modalità di utilizzo e valore probatorio contrattualmente.