Cancellazione dati, reato anche in caso di recupero

29/03/2012
di Valentina Frediani

dirittoinf_8366684_xxlLa Cassazione Penale ha emesso una sentenza interessante in merito al concetto di danneggiamento di dati (Sent. 8555/2011). Nei fatti, un dipendente di una azienda aveva cancellato dal pc aziendale una grande quantità di dati, provvedendo anche a sottrarre i dischi di back-up dei dati stessi. A seguito della denuncia e di vari gradi di giudizio, la sentenza di Appello è arrivata in Cassazione. In tale ultimo grado di giudizio,  l’avvocato difensore rappresentava che avendo provveduto al parziale recupero dei dati mediante l’intervento di un tecnico specializzato, non poteva dirsi sempre integrato il reato di distruzione di  dati. Occorre ricordare che nel nostro codice penale la distruzione dei dati assume valenza di reato ai sensi dell’art. 635 bis, il quale specifica al primo comma: Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso poi che il soggetto che effettua l’abuso rivesta la qualità di  un operatore di sistema, la pena addirittura può arrivare a quattro anni. Come dicevamo, la difesa portava in giudizio la testimonianza del tecnico informatico chiamato dal datore di lavoro a recuperare i dati, il quale specificava che a seguito di intervento, in effetti alcuni dati venivano recuperati documentando le procedure di reperimento, e sostenendo  la difesa che il legislatore imputa un senso definitivo alla distruzione dei dati  tale da non consentire mai un recupero, cosa invece avvenuta nel caso di specie. Successivamente però i dati benché recuperati non risultavano tutti  leggibili. Ebbene, secondo la Cassazione, a prescindere dalla fase successiva di mancata integrale leggibilità dei file, ha stabilito un principio molto importante e particolarmente rilevante considerata l’alta percentuale di casi come questi:  l’operazione di cancellazione come modalità di compimento del reato, va intesa nel gergo informatico,   consistendo quindi nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, anche in via provvisoria mediante uno spostamento nel cestino, ed  in via definitiva con  il successivo svuotamento dello stesso. Neanche in questa ultima ipotesi – specifica la Cassazione – si potrebbe asserire una avvenuta cancellazione, considerando che informaticamente i dati sono comunque spesso recuperabili anche se attraverso una procedura tecnica complessa che richieda l’utilizzo di conoscenze particolari e dispendiose. Pertanto, conclude la Cassazione, risponde allo spirito della norma del 635 bis, anche quell’atto di cancellazione che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso di procedure talmente particolari da poter certamente considerarsi integrato l’intento delittuoso. Il danneggiamento quindi secondo la Suprema Corte, è da ricollegarsi a quegli atti di manomissione o alterazione dello stato del computer posti in essere al momento della cancellazione dei file, a prescindere dalla irrecuperabilità degli stessi.

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