Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – 5 aprile 2012
Grande attenzione intorno all’impegnativa, e spesso insidiosa, tematica del trattamento dei dati personali, argomento al centro di numerosi dibattiti e di notevole fermento e operatività soprattutto in vista delle imminenti elezioni, comunali e circoscrizionali in primis. Precise e necessarie sono le disposizioni fissate dal Garante in merito all’utilizzabilità di tali dati. Dal provvedimento, emerge che partiti, movimenti politici, sostenitori e singoli candidati sono esonerati dall’obbligo di rendere l’informativa agli interessati sino al 30 Settembre 2012 solo nel caso in cui si verifichino le ipotesi dove “i dati siano raccolti direttamente da pubblichi registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati” o “il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non rende possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica”. A patto che gli interessati siano informati nei modi previsti dall’art.13 del Codice entro il 30 Novembre 2012, il Garante accorda, inoltre, la possibilità di continuare a trattare i dati personali, raccolti secondo la normativa vigente, anche una volta decorsa la data del 30 Settembre 2012 “per esclusive finalità di selezione dei candidati, propaganda elettorale e di connessa comunicazione politica”. In caso contrario, vale a dire se gli interessati non sono stati informati entro la data predetta, i dati dovranno essere cancellati o distrutti.
(Trattamenti dati per attività di propaganda elettorale – esonero dall´informativa – 5 aprile 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012)