Sentenza della Cassazione in merito all’accesso abusivo ad un sistema informatico
“Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo il quale integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall´art. 615 ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto, che pur essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso nel sistema”. Questa la sentenza con cui si è pronunciata la Cassazione in data 18 Aprile 2012 in relazione ad una vicenda verificatasi presso l’Agenzia delle entrate in cui si imputavano agli indagati accessi abusivi al sistema informatico per il rilascio di codici fiscali fittizi, false certificazioni e truffe. L’ordinanza impugnata contro gli indagati è stata annullata con rinvio, dal momento che per accertarsi che sussista il reato di cui all’art. 615 ter c.p. nei confronti di un soggetto abilitato all’accesso ad un determinato sistema informatico, è necessario verificare che il medesimo –in maniera del tutto indipendente dalle finalità perseguite, anche se illecite- abbia effettivamente violato le prescrizioni circa l’accesso ed il trattenimento nel sistema disposte dal titolare del sistema stesso.