I certificati telematici di malattia: le modalità di predisposizione e invio dei dati tra passato prossimo e futuro incerto

11/06/2012
di roberto

Il disciplinare tecnico allegato del Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile (recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione dell’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sac”, G.U. Serie Generale n. 128 del 4 giugno 2012) sostituisce il precedente, allegato e parte integrante del decreto ministeriale del 26 febbraio 2010 altrettanto modificato ed integrato. Le nuove previsioni normative, e soprattutto tecniche, nascerebbero dalla necessità, sentita a diversi livelli (amministrazioni centrali e regionali in primis, riunite in un tavolo tecnico presso la conferenza Stato – Regioni) di approfondire ed individuare le soluzioni per le problematiche inerenti a:
1) aspetti normativi, organizzativi e medico – legali della trasmissione on line dei certificati;
2) aspetti tecnici del sistema, ivi compreso monitoraggio e soluzioni delle problematiche legate al territorio;
3) aspetti giuridico – amministrativi per l’applicazione delle sanzioni.

medical_9516299_xlL’intento principale è quello di superare le criticità che hanno ritardato e forse anche compromesso la piena messa a regime del sistema di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia nell’auspicio di risolvere le incoerenze di un tecnicismo immaturo e per questo poco allineato alla normativa di cogente applicazione.
Il nuovo disciplinare ovviamente non risolve tutti i problemi e chiede tempo per il completo adeguamento alle regole tecniche che richiama e ribadisce allorché stabilisce il dovuto collegamento con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2008 (“Attuazione dell’articolo 1, comma 810, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione di dati di natura sanitaria, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività”).
Questo attende ancora il pieno regime della carta nazionale dei servizi e della carta di identità elettronica e dell’integrazione a queste della tessera sanitaria (il progetto per ora è ancora quello della Sogei aggiornato al 14 maggio 2012 e quindi precedente alla pubblicazione del decreto in parola). Pertanto siamo ancora, e il nuovo disciplinare non sembra risolvere l’empasse, alla transitorietà delle credenziali di autenticazione che, insieme ad altri strumenti anche di nuovo conio, permettono l’accesso (in specie per lavoratori e datori di lavoro) e l’organizzazione (per medici e aziende sanitarie) dei dati in argomento. E altresì soffriamo della quasi perpetua instabilità di un sistema che cerca ancora le sue regole. Quelle tecniche dell’art. 71 del Codice dell’Amministrazione digitale per esempio, atte, tra l’altro a garantire l’inalterabilità, l’autenticità (originalità) e la provenienza dei dati e dei documenti con essi formati, e l’identificabilità dell’autore, come il loro valore sostanziale e probatorio. E non solo. Altresì le concrete caratteristiche di qualità sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico che aspira a soddisfare il requisito della forma scritta.
Il decreto, rinviando ulteriormente a nuovi aggiornamenti della normativa e a decisivi interventi di concerto tra le amministrazioni interessate e legittimate (ex art. 17 del Codice dell’Amministrazione digitale), si limita ad evidenziare le formalità necessarie alla predisposizione di un certificato di malattia accettabile e completo secondo le nuove indicazioni, soffermandosi sulle capacità di accesso ai documenti e ai dati (intesi ancora sic et simpliciter) da parte dei principali fruitori, senza offrire però obblighi e quindi certezze in ordine alla loro necessaria solennità e soprattutto alla sicurezza del sistema in sperimentazione, lasciando, al contrario, sempre aperte le diverse alternative di fruibilità dei servizi, graduate secondo le scelte operate dai destinatari o imposte dalla mancanza di strumenti veramente efficaci.
L’invio – questa è una delle novità – dei certificati di malattia in sede di dismissione da parte del medico e dell’azienda sanitaria abilitati per professione e per istituzione si completa, al buon esito delle verifiche operate attraverso il Sistema di accoglienza centrale (c.d. SAC), con la consegna da parte dell’Inps dei numeri di protocollo univoco del certificato (c.d. PUC) e di comunicazione di inizio del ricovero (c.d. PUCIR). Questi sostituiscono il vecchio e generico numero di protocollo riportato sui certificati finora compilati per contraddistinguerli in maniera univoca al fine non solo di una puntuale identificazione dei dati ivi contenuti e conoscibili ma anche della loro consultazione da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allorché abbiano scelto tale forma di conoscenza dell’attestazione di malattia coincidente con il PUC o con il PUCIR.
Rimangono però le modalità alternative di accesso diretto, da parte soprattutto del datore di lavoro già concepite nel disciplinare in dismissione, e quello dell’invio alla Pec, ribadite comunque le diverse abilitazioni per il suddetto rispetto al lavoratore che invece potrà conoscere l’attestato di malattia di cui al protocollo evidenziato nei modi detti ma anche tutti i certificati di malattia che lo riguardano.
Il disciplinare non muta il linguaggio e le tecnologie applicati ai servizi né approfondisce il valore delle copie analogiche estratte dai documenti generati per il tramite delle invariate modalità (l’unica novità è data dall’indicazione sull’estratto dell’Id univoco del certificato), anche alla luce dell’evoluzione concettuale di evidente rigore contenuta negli artt. 23 e ss del Codice dell’Amministrazione digitale.
E infine, le “novità” introdotte riguardano:
1) l’ampliamento dei servizi messi a disposizione dal Sistema di accoglienza centrale (d’ora innanzi Sac) e dall’Inps. Tra essi rientrano ora anche quelli per la comunicazione di inizio ricovero e per l’invio di un certificato di malattia in sede di dimissione;
2) l’estensione dei servizi di invio dei certificati di malattia mediante Sac garantiti, oltre che al medico libero professionista e convenzionato anche alla struttura sanitaria interessata dall’attività richiesta dal lavoratore o dovuta per legge in suo favore. Altresì l’adeguamento dei certificati alle occasioni di ricovero e/o di visita presso il pronto soccorso con la dovuta specifica dell’evento traumatico nei casi previsti;
3) la definizione di altri campi obbligatori quali tra le note di diagnosi quelle atte all’utilizzo ai fini dell’art. 42 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, necessarie alla ricognizione dei lavori usuranti; e ancora facoltativi quali quello relativo alle agevolazioni normative per il lavoratore in relazione alle assenze per determinate malattie determinanti episodi patologici gravi, perduranti se non invalidanti; e quello relativo alla dichiarazione del lavoratore di aver completato la sua attività lavorativa alla data della visita.
E udite udite: “le strutture centrali del Sac e dell’Inps adegueranno i propri sistemi entro i dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Le regioni, entro i successivi nove mesi, adegueranno i propri sistemi in coerenza con le modifiche introdotte. Nelle more si applica il disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010”. Così chiosano i Ministri Balduzzi, Fornero e Grilli e a noi non resta che fare due conti.
Se per le regole tecniche del Codice dell’Amministrazione digitale aspettiamo dal 2005…

 

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