Qualche piccolo dubbio sulla posta elettronica certificata e il suo impiego nel processo civile telematico
La posta elettronica certificata (PEC) è, innanzi tutto, una casella di posta elettronica, come suggerisce il suo stesso nome. Ma è anche di più: essa, infatti, consente di dare ad una email lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale. Purché la trasmissione avvenga tra due indirizzi di PEC. In abbinamento con la firma digitale, la PEC certifica anche l´identità del mittente e la paternità dell´atto trasmesso – che, se sottoscritto digitalmente, ha il valore sostanziale di forma scritta richiesto dall´art. 1350 c.c..
Con l´avvento del processo civile telematico la pec acquisisce nuove funzionalità: attraverso di essa, infatti sarà possibile effettuare il deposito degli atti, ricevere le comunicazioni dalle cancellerie, effettuare e ricevere notifiche ed intimare i testimoni a comparire in udienza.
L´uso della pec, ed il suo valore, sono disciplinati -oltre che attraverso le modifiche operate sul codice di procedura civile – anche dalle Regole Tecniche ministeriali, entrate a regime dal 19 novembre 2011.
Molteplici sono tuttavia i dubbi che ancora l´impiego del mezzo suggerisce, soprattutto laddove esso sia usato in un ambito tanto sensibile quale è quello processuale.
Innanzi tutto, partendo dai dubbi più evidenti, ci si domanda in quale formato sarà opportuno salvare e conservare e, successivamente, magari, depositare, i messaggi di posta. Infatti finché essi permangono nella casella e restano disponibili nel formato originario, sarà possibile intervenire ed “aggiustare il tiro” secondo le esigenze. Ma la casella deve restare libera e lo spazio a disposizione non è infinito. Prima o poi perciò i problemi relativi allo spostamento dei messaggi si porranno per tutti.
Non tutte le caselle, peraltro, rendono agevole il salvataggio in formato messaggio di posta (che apparirebbe quello più consono a non alterarne le caratteristiche). Talvolta esso viene salvato, come prima opzione, in formato testo.
Oppure (ma dubito) sarà sufficiente stampare il messaggio e conservare (e, successivamente) produrre la stampa?
La produzione (o riproduzione) del documento può essere necessaria, data la durata dei nostri giudizi, anche oltre il periodo di conservazione dei dati di cui si fa carico il gestore.
Il salvataggio del messaggio con modalità non idonee (ma quali sono quelle idonee?) potrebbe compromettere l´esistenza stessa dell´atto.
Il problema del formato di salvataggio – e produzione – riguarda anche gli atti di intimazione inviati dal difensore tramite pec. E´ sufficiente in questi casi la stampa dell´atto e della ricevuta di spedizione? O è meglio allegare anche un supporto contenente il file in formato messaggio di posta?
Altri problemi, in mancanza di coordinamento tra le norme, derivanti dalla peculiarità del mezzo, possono sorgere in ordine al tempo delle notifiche (che va, a norma dell´art. 147 c.p.c. Dalle 7 alle 21) dato che l´atto ben potrebbe essere notificato in ogni tempo. C´è già chi ha ipotizzato, come avviene per la posta cartacea, una scissione dei termini qualora la notifica avvenga oltre le 21 per il solo destinatario, con perfezionamento che, per il notificante, avviene nel giorno stesso, per il destinatario, nel giorno successivo.
Sempre per il parallelo con la posta cartacea, si evidenzia come non si siano previsti meccanismi analoghi alla compiuta giacenza, sebbene la pec non preveda l´inoltro di avvisi di ricevimento da parte del destinatario, ma solo di consegna da parte del suo gestore di posta. Il sistema non garantisce l´effettiva conoscenza, accontentandosi di una presunzione che non opera con il medesimo rigore se la notifica avviene a mezzo posta. Eppure sul decorso dei termini in caso di compiuta giacenza era intervenuta anche la Corte Costituzionale. E non è escluso che sia chiamata a pronunciarsi ancora, data la divergenza macroscopica tra le due modalità.
Insomma, sebbene la modernizzazione del processo non possa che essere accolta con favore, sarebbe forse opportuno qualche intervento chiarificatore, volto a dirimere le diverse interpretazioni che potrebbero sorgere nella pratica: dare indicazioni univoche potrebbe agevolare l´impiego di un mezzo i cui vantaggi rischiano di essere vanificati dalla naturale diffidenza degli avvocati innanzi a strumenti non rodati dai quali potrebbero scaturire interminabili questioni rituali, evitate in radice con l’impiego di mezzi sicuri e già noti.