L’invio telematico della dichiarazione dei redditi
Con sentenza del 8 maggio scorso la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha condannato un cittadino per il reato di omessa dichiarazione. Il contribuente ricorreva alla Suprema Corte per impugnare la decisione della Corte di Appello di Roma, ritenendo ingiusta la pena inflittagli per il suddetto reato, reputando che la responsabilità fosse da addebitarsi, piuttosto, al proprio commercialista. Le operazioni contabili rivolte all’assolvimento degli oneri tributari erano state infatti delegate al professionista, il quale aveva agito con negligenza o colpa. La difesa riteneva che la condotta del professionista fosse idonea a far venir meno l’elemento soggettivo della fattispecie.
Di diverso avviso gli Ermellini, i quali hanno invece confermato la condanna, ritenendo che il contribuente resti responsabile anche per gli errori del professionista, così motivando: All’uopo va ribadito che l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate (tale è l’assunto difensivo del ricorrente) – ai sensi dell’art. 3, comma 8, DPR n. 322/1988, come modificato dal DPR n. 435/2001 – non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione dei redditi a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto [conforme Sez. III n. 9163 del 29/10/2009 (depositata 08/03/2010), [Omissis]].
Altra, più recente, pronuncia, sempre della Corte Suprema, questa volta riunita nella Sezione Tributaria, mitiga un po’ la responsabilità del contribuente, in ordine agli inconvenienti che possono derivare dalla trasmissione telematica. Se infatti da un lato, si delinea severamente una responsabilità per omessa vigilanza sull’operato del professionista incaricato, dall’altro non si può certo pretendere che al contribuente siano addossate anche le conseguenze del cattivo funzionamento del sistema di invio telematico. Nel secondo caso, infatti, i vizi e le omissioni sono addebitabili ad un elemento tecnico che sfugge completamente al controllo del cittadino, il quale non ha alcuna possibilità di verificarne il corretto funzionamento.
Nella vicenda in commento, pertanto, la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ha, con ordinanza n. 8805 del 1 giugno 2012, riconosciuto che la contribuente si era avvalsa della procedura telematica per la presentazione di tale dichiarazione, per la quale aveva prodotto anche la relativa attestazione della ditta incaricata. Tanto basta per ritenere assolto il suo obbligo fiscale, anche se poi fossero state riscontrate delle incongruenze di dati, trattandosi di riflessi negativi semmai attribuibili al terzo convenzionato e non piuttosto alla contribuente.
Pertanto i contribuenti che procedano all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, direttamente o tramite un incaricato, dovranno vigilare attentamente sull’operato del delegato, rispondendo anche per sua colpa o negligenza, ma, una volta effettuato l’invio avranno assolto ogni obbligo, non dovendo preoccuparsi delle nefaste conseguenze che potrebbero scaturire da errori o guasti del sistema.