Marketing: “indicazioni per l’uso”
In seguito alle recenti modifiche normative intervenute in materia di privacy è d’obbligo far chiarezza in ordine agli adempimenti che occorre rispettare per poter svolgere attività di marketing nel rispetto della normativa vigente.
Infatti, in considerazione della modifica del concetto di “interessato” (ora individuato nella sola persona fisica cui si riferiscono i dati personali) e della conseguente esclusione dell’applicazione del codice privacy (d. lgs. 196/2003) al trattamento dei dati personali relativi alle persone giuridiche, è legittimo chiedersi se sia possibile utilizzare liberamente gli indirizzi email, i numeri telefonici e i recapiti delle società per svolgere attività di marketing nei confronti di detti soggetti.
Per fornire risposta a tale interrogativo occorre richiamare l’art. 130 del codice privacy, che con specifico riferimento alle attività di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di comunicazioni commerciali si riferisce ai destinatari di dette comunicazioni, utilizzando non il concetto di “interessato”, bensì quello di “utente” e “contraente”, così richiamando in gioco sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Ciò premesso, si riportano di seguito, seppur in modo sintetico e senza pretesa di esaustività, delle indicazioni concrete in ordine agli adempimenti necessari per svolgere attività di marketing attraverso l’invio di email, fax, posta cartacea e mediante contatti telefonici.
– EMAIL MARKETING: è possibile inviare email promozionali e commerciali solo se il destinatario della comunicazione (persona fisica o giuridica) abbia prestato espresso consenso informato al trattamento per detta finalità. Ciò anche nel caso in cui l’indirizzo email sia stato reperito su internet oppure in elenchi e registri pubblici conoscibili da chiunque (albi professionali, pagine gialle …). Unica eccezione è data dall’ipotesi in cui il contatto sia stato reperito da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque e la specifica disciplina di riferimento abbia previsto attività di comunicazioni per le finalità di invio di materiale pubblicitario o per vendita diretta o per l’invio di comunicazioni commerciali, ovvero le comunicazioni per tali finalità risultino direttamente funzionali e connesse all’attività svolta dall’interessato (cfr. art. 130 comma 2 codice privacy).
– MARKETING TRAMITE FAX E SMS: valgono le indicazioni fornite per l’email marketing, sicchè non è possibile inviare comunicazioni commerciali e promozionali tramite detti strumenti senza il consenso espresso, informato e preventivo dell’utente o contraente destinatario del messaggio (cfr. art. 130 comma 2 codice privacy).
– TELEMARKETING: occorre distinguere l’ipotesi in cui si intenda effettuare attività di marketing attraverso sistemi automatizzati di chiamata o comunicazioni di chiamate senza intervento di operatore, da quella in cui si opti per chiamate effettuate da operatore a numerazioni presenti in elenchi telefonici. Nel primo caso valgono le indicazioni fornite per l’invio di comunicazioni commerciali o promozionali tramite email, fax e sms, sicchè occorre aver previamente acquisito il consenso espresso e informato dell’utente o contraente prima di poterlo contattare telefonicamente (cfr. art. 130 comma 1).
Nel secondo caso opera invece il c.d. sistema dell’opt out, sicchè l’operatore potrà contattare gli utenti e contraenti titolari di numerazioni presenti in elenchi pubblici (pagine bianche, pagine gialle… ) ove non abbiano provveduto ad iscrivere la suddetta numerazione nel registro Pubblico delle opposizioni, istituito con DPR 178/2010. L’operatore potrà inoltre legittimamente contattare coloro che, indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle opposizioni, abbiano rilasciato espresso consenso informato al trattamento, mentre non sarà possibile effettuare chiamate promozionali a coloro che, anche se non iscritti al suddetto registro, si siano comunque opposti al trattamento dei dati per la finalità di marketing da parte di un determinato operatore (cfr. art. 130 commi 3bis e ss.).
– MARKETING POSTALE: le indicazioni previste per il marketing effettuato tramite chiamate effettuate da operatore a numerazioni presenti in elenchi telefonici trovano applicazione anche nel caso in cui l’operatore voglia inviare messaggi promozionali e commerciali mediante la posta cartacea (cfr. art. 130 commi 3bis e ss.)