Controlli difensivi e consenso dei lavoratori: la nuova “visione” della Cassazione
E’ ormai noto come l’articolo 4 della legge 300/1970 vieti qualsiasi tipo di controllo a distanza sui lavoratori e disciplini tassativamente i casi in cui tale pratica è legittima.
E sembrava anche affermato quell’indirizzo giurisprudenziale (della stessa Corte nella sentenza 4746 del 3.4.2002) che riteneva legittimi i “c.d.controlli difensivi ossia quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando tali comportamenti riguardino…l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso, ove la sorveglianza venga attuata mediante strumenti che presentano quei requisiti strutturali e quelle potenzialità lesive, la cui utilizzazione è subordinata al previo accordo con il sindacato o all’intervento dell’Ispettore del lavoro”
Successivamente(Cass. n. 4375 del 23.2.2010), tuttavia, la Suprema Corte ha superato tale impostazione affermando che anche il controllo difensivo richiede il vaglio della procedura contrattuale con le organizzazioni sindacali o autorizzativa dell´Ispettorato del lavoro, essendo un controllo c.d. preterintenzionale che rientra nella previsione del divieto flessibile di cui all’articolo 4 comma secondo.
Proprio questo orientamento viene rafforzato dalla pronuncia n.16222 del 1 ottobre 2012 nella quale i Giudici affermano che “in tema di controllo del lavoratore, le garanzie procedurali imposte dal comma secondo dell’articolo 4 della Legge n.300/1970 […] per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cosiddetti “difensivi”, ovverosia a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso”.
Tra l’altro non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 4 il controllo posto in essere dal datore di lavoro sulle strutture informatiche aziendali, qualora l’attività di controllo prescinda dalla sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti e sia, invece, unicamente diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti dagli stessi posti in essere.
Ciò in quanto non riguardava l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, essendosi verificato un comportamento che poneva in pericolo la Società. In tal caso entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico.
Tale situazione è stata dunque ritenuta non rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 4 dello Statuto, che esclude dai controlli vietati quelli aventi ad oggetto la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro.
Dunque alla luce delle -relativamente recenti- evoluzioni giurisprudenziali si può concludere che il controllo “occulto” sul lavoratore si prefigura come controllo a distanza avente ad oggetto l’attività lavorativa, la cui esecuzione è vietata all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Se invece il controllo abbia come fine primario di prevenire e proteggere la sicurezza dell’azienda, delle sue informazioni e, solo in via secondaria, quello di consentire il controllo della prestazione lavorativa questo sarà lecito e permesso nel rispetto delle modalità previste all’articolo 4 secondo comma.
Infine, repetita iuvant, qualora non riguardi in alcun modo l’attività lavorativa, ma sia unicamente volto ad accertare (anche in modo occulto) eventuali condotte illecite del lavoratore a tutela del patrimonio aziendale, il controllo è considerato legittimo e non rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 4.
Come ultimo rilievo si osservi che molte sono le difficoltà pratiche ed operative nel predisporre una procedura di controllo che escluda in tutto e per tutto il controllo dell’attività lavorativa, concentrandosi esclusivamente sugli eventuali illeciti commessi dal lavoratore.