Videosorveglianza sul luogo di lavoro: il Garante “bacchetta” un’importante società
Un accertamento ispettivo effettuato a Genova ha fornito al Garante la possibilità di sottolineare nuovamente l’importanza delle finalità effettive dell’attività di videosorveglianza. Nel caso in questione infatti vi era stato un evidente perseguimento di finalità del tutto differenti da quelle dichiarate.
Veniamo ai fatti.
La società in questione – importante catena di esercizi commerciali – aveva installato ed utilizzato un sistema di videosorveglianza con l’esplicitata “funzione anti-rapina e anti-taccheggio” e con il previo accordo con le rappresentanze sindacali come richiesto dalla legge 300/1970. Si trattava di 30 telecamere, la cui metà circa brandeggiabile, ad alta definizione, dotate di sistema d’ingrandimento e poste sia all’interno della zona commerciale, che all’esterno nella zona di carico e scarico merci.
Le attività d’ispezione hanno però rivelato una realtà dei fatti piuttosto differente.
Alcune delle telecamere interne si trovavano in corrispondenza del dispositivo di rilevazione delle presenze dei dipendenti, nonché in prossimità dell’ingresso dei bagni riservati sia alla clientela che al personale.
Solo questi due elementi lasciano emergere una palese violazione dello Statuto dei Lavoratori, ma proseguiamo oltre.
Le immagini riprese dalle telecamere venivano visualizzate, in tempo reale, da addetti di un´altra società incaricata della gestione della sicurezza. Tali addetti non avevano ricevuto alcuna nomina ad incaricati del trattamento, né tantomeno la loro società risultava in possesso della licenza prefettizia, come invece prescritto dalla legge – e ribadito dalla Cassazione (Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2010, n. 1821) che la ritiene imprescindibile.
Ed ancora: le registrazioni che avrebbero dovuto essere conservate in apposito armadio dotato di doppia serratura la cui apertura poteva avvenire alla presenza sia di rappresentante dell’azienda che dei lavoratori, risultavano accessibili esclusivamente attraverso una password in possesso di una società incaricata della manutenzione dell´impianto, la quale veniva contattata quando risultava necessario procedere alla visualizzazione di immagini precedentemente registrate.
Esclusa dunque qualsiasi presenza di rappresentanti dei lavoratori come forma di garanzia. Altra palese violazione sia dell’articolo 11 del codice della privacy sia dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Infine le informative – sotto forma di avvisi affissi – la cui esposizione è prescritta dal Garante, risultavano non corrispondenti ai requisiti richiesti. Non solo erano in numero esiguo – e dunque non sufficiente per lo scopo prefissato – ma anche in posizioni che li occultavano più che renderli visibili (nello specifico uno di essi si trovava dietro un espositore di merci); inoltre, mancavano di uno dei pochi elementi essenziali richiesti in questa informativa semplificata: le finalità del trattamento.
Questo il lungo elenco delle violazioni rilevate durante l’ispezione.
Risulta più che evidente la chiara volontà di eludere le norme poste a tutela del lavoratore e della sua privacy, volontà che si è palesata con la perseverante e sistematica violazione di numerose prescrizioni.
Al Garante non è restato altro da fare che prendere atto delle infrazioni, bloccare e dichiarare illecito il trattamento effettuato dalla società, evidenziando come vi fosse una grave incongruenza tra le finalità dichiarate e quelle realmente perseguite.