Fatturazione elettronica: le novità dell’articolo 21 del decreto Iva
“Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”. Questo è quanto è stato fissato dall’articolo 21 del decreto Iva, chiarendo che l’adozione della fattura in formato elettronico deve essere esplicitamente subordinata all’accettazione da parte del destinatario.
Le ultime prescrizioni del suddetto articolo confermano che la fattura elettronica deve rispondere ad una serie di requisiti per poter essere considerata valida. Nello specifico, essa deve garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e di leggibilità. A differenza della precedente formulazione, secondo la nuova revisione, i sovra citati requisiti possono essere soddisfatti con modalità diverse, valutabili dallo stesso contribuente in riferimento alla normativa vigente in materia (Direttiva 2006/112 ART.218) la quale prevede che gli Stati membri possano accettare “[…] come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”.
Nonostante tali modalità non siano prestabilite dalla norma debbono comunque rispondere ai requisiti di autenticità dell’origine, integrità e leggibilità del documento, a partire dalla sua emissione fino al termine ultime del periodo di conservazione previsto.
Per far sì che tali misure siano garantite e tutelate il comma 3 dell’art. 21 prevede tra l’altro l’impiego di “sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l´apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell´emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l´autenticità dell´origine e l´integrità dei dati”.
Per chiarezza è bene precisare che la fattura elettronica può considerarsi emessa quando viene “messa a disposizione del cessionario o committente”, per esempio sul sito o sul portale elettronico dell’emittente, ovvero del terzo incaricato dell’emissione per suo conto, secondo quanto previsto dal comma 1 del sovra citato articolo. Ulteriori delucidazioni chiariscono che la messa a disposizione del documento digitale può essere subordinata all’invio di un messaggio al destinatario contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server da cui è possibile eseguire, in qualsiasi momento, il download della fattura.
Il comma 2 dell’articolo 21 del Dpr 633/72 apporta rilevanti modifiche anche in riferimento al contenuto della fattura elettronica o cartacea. Oltre all’eliminazione dell’obbligo di organizzazione delle fatture secondo il criterio della numerazione progressiva, finalizzata a individuare con precisione la fattura, vi sono novità anche sul fronte dei dati identificativi del cessionario/committente e della valuta in cui devono essere resi noti gli importi.
Nel primo caso la modifica normativa introduce l’obbligo – riferito al cessionario o committente- di indicare nella fattura, oltre alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale e l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti, anche il numero di Partita Iva o il numero di identificazione Iva attribuito allo Stato membro di riferimento o il codice fiscale in caso contrario.
Per quanto riguarda la valuta, vale la regola generale prevista dal comma 2 lettera l) secondo cui è necessario indicare l’imposta e l’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro. Sul fronte dei termini e delle modalità di emissione della fattura l’articolo 21 amplia le fattispecie della regola generale secondo la quale la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 del dPR n.633 del 1972.
Nello specifico sono previsti i casi in cui:
a) “le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 14 agosto 1996, n.472 nonché di prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
b) Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro dell’Unione europea non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter per la carenza del requisito territoriale, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
d) Per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo- rese o ricevute da un soggetto passivo fuori dell’Unione Europea la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si tratta delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito”.