No all’uso di impianti biometrici per rilevare la presenza del personale scolastico sul luogo di lavoro
In tre distinti provvedimenti il Garante si è pronunciato, ancora una volta, a favore della tutela dei lavoratori e contro l’utilizzo generalizzato dei dati biometrici. L’autorità – a seguito di una serie di segnalazioni – ha vietato ad un istituto tecnico industriale ed a due licei scientifici il trattamento delle impronte digitali dei professori e del personale tecnico ed ausiliario (Ata) per rilevare la loro presenza a scuola.
L’uso generalizzato delle impronte digitali è stato infatti considerato dal Garante “eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto i lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice” come riportato nell’ultima newsletter dell’Autorità.
ll trattamento di dati di tal genere è legittimato solo in casi specifici, come, ad esempio, l’accesso ad aree aziendali riservate dove si svolgono particolari attività o ad imprese ubicate in zone considerate a rischio. “Per controllare il rispetto dell’orario di lavoro – ha affermato il Garante – la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore”.
Il Garante ha, inoltre, dichiarato illecito – vietando di conseguenza – l’impiego di immagini raccolte per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato all’interno di uno dei due licei, senza che docenti, personale Ata e studenti ne fossero a conoscenza.
Nello specifico, l’interdizione è riferita al trattamento effettuato nel periodo precedente alla sua disattivazione eseguita dalla Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.