Piano Nazionale Anticorruzione: la 231/2001 come punto di riferimento

19/09/2013
di Leonardo

NormativaLo scorso 11 settembre la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Autorità nazionale anticorruzione CiVit) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, nato nell’ottica di contrastare i fenomeni corruttivi sulla scia delle attività previste dalla L. n. 190/2012.
Dopo un complesso iter iniziato nel gennaio scorso, prende finalmente forma un sistema organico di prevenzione alla corruzione, rispondendo concretamente alle incalzanti richieste dei vari Organismi internazionali.

Il documento nasce con lo scopo di garantire il coordinamento nell’attuazione dei vari piani di prevenzione della corruzione della Pubblica Amministrazione e contiene un rinvio al D.Lgs. n. 231/2001 per quanto concerne gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico che sono sottoposti a tale disciplina.

A tal proposito l’allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione del rischio dovranno valutare anche l’eventualità di fenomeni corruttivi individuati dal Piano Nazionale e dovranno esporre il  contenuto minimo secondo i punti esposti di seguito:

– individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 201211, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente;

– previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;

– previsione di procedure per l´attuazione delle decisioni dell´ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

– individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

– previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni ed attività amministrative;

– regolazione di procedure per l’aggiornamento;- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell´organismo deputato 
a vigilare sul funzionamento e l´osservanza dei modelli;

– regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni 
e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte 
dell’amministrazione vigilante;

– introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello.

Entro il 31 gennaio 2013 i destinatari, individuati nelle pp.aa. di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dovranno adottare e comunicare alla Presidenza del Consiglio il proprio piano triennale di prevenzione.

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