Copyright: a chi compete la giurisdizione in caso di più Stati UE coinvolti?
La tutela della proprietà intellettuale compete al giudice dello stato di residenza dell’autore vittima della violazione in riferimento soltanto al danno causato nel territorio in cui ha sede il suo distretto giudiziario.
A stabilirlo è la sentenza dello scorso 3 Ottobre della CGCE che, in quell’occasione, si è pronunciata in merito alla vicenda di un autore francese “compositore ed interprete di dodici canzoni registrate dal gruppo Omissis su un disco in vinile”, il quale, navigando in rete, aveva scoperto che le canzoni erano state riprodotte senza la sua autorizzazione da una società austriaca per conto di un’altra azienda inglese che le commercializzava attraverso un sito internet.
A seguito di ciò l’uomo aveva contattato l’autorità giudiziaria, rivendicando i propri diritti e sollevando suo malgrado un conflitto di giurisdizione tra il luogo di residenza e quello in cui si era verificato il danno. Intervenendo sulla questione la CGCE ha confermato la giurisdizione francese, rovesciando le precedenti deliberazioni e formulando il sovra citato principio di diritto il cui scopo è «unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
La disputa offre l’ennesimo spunto di riflessione circa la difficoltà di individuare, nell’ambito della rete, il luogo esatto in cui è stata commessa una violazione. Per stabilire a quale giudice competa la risoluzione dell’illecito perpetrato in rete la prima cosa da fare è distinguere se il reato viola un diritto della persona o della proprietà intellettuale. Nel primo caso infatti, la vittima potrà rivolgersi a qualsiasi G.I. degli Stati in cui si è realizzato il danno o quello del luogo in cui «possiede il centro d’interessi». Nella seconda ipotesi, invece, il diritto è connesso alla registrazione dell’opera intellettuale e la questione sarà competenza del G.I. del luogo in cui ciò è avvenuto, eccetto casi speciali.
Al contrario di altri stati dell’Unione Europea e degli USA, in Italia manca una concreta legislazione finalizzata a contrastare questo genere di illeciti, nonostante il n. 248/00 abbia codificato alcune violazioni commesse su internet e l’AGCOM abbia più volte caldeggiato l’adozione di misure finalizzate a colmare tale lacuna normativa.