Regolamento per la tutela del diritto d’autore: crescono i poteri dell’AGCOM

13/12/2013
di roberto

CopyrightNuovi scenari normativi nel mondo del diritto d’autore. Dopo una lunga attesa finalmente il Consiglio AGCOM con voto unanime ha dato il via libera all’adozione del tanto discusso Regolamento per la tutela del copyright online. Ultima tappa di un complesso ed articolato iter burocratico, inaugurato dall’articolo 11 della legge n. 18 del 2000, questa nuova fase assisterà al passaggio di poteri all’Autorità Garante che, a partire dal 31 marzo, avrà la facoltà di isolare dalla rete italiana i siti ritenuti responsabili di violazioni in materia di diritto d’autore, senza che ciò comporti l’intervento dell’autorità giudiziaria. In questo nuovo contesto l’Autorità Garante rivestirà dunque un ruolo di primo piano, sostituendosi ai Giudici delle sezioni specializzate di proprietà intellettuale sul fronte delle violazioni online.

Tale cambio di rotta suscita non poche preoccupazioni, prima tra tutte quella di rappresentare una minaccia per la libertà di espressione online. Sono molti infatti coloro che  denunciano la possibilità di abusi e conseguenze per i diritti umani legati al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. Per placare gli animi, l’AGCOM assicura che il regolamento “non incide in alcun modo sulla libertà della Rete” dal momento che “si concentra sulla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali” e che essi non sono contemplati dalle misure anche se scaricano contenuti in violazione o li guardano in diretta streaming.

L’AGCOM sottolinea inoltre che il procedimento viene condotto nel totale rispetto del principio del contraddittorio. Il titolare del diritto per avviare la procedura dovrà presentare un’stanza. “I provider, ma anche l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet possono far concludere la procedura attraverso l’adeguamento spontaneo e presentare controdeduzioni”. Nel rispetto della cultura della legalità le misure inibitorie, previste dal decreto legislativo 70 del 2003, si ispireranno ai criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità.

Il regolamento prevede dunque che qualora un soggetto legittimato ritenga che un’opera digitale sia stata pubblicata su una pagina internet senza rispettare la Legge sul diritto d’autore, un soggetto legittimato ha la facoltà di presentare un’istanza all’Autorità, in cui ne richiede la rimozione. La richiesta deve essere inoltrata all’Autorità compilando, a pena di irricevibilità, il modello disponibile sul sito internet dell’Autorità, e “allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del Diritto”.

Per snellire quanto più possibile il processo, la comunicazione di notifica comprenderà “l´esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d´autore, l´indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell´esito degli accertamenti svolti, l´indicazione dell´ufficio competente e del responsabile del procedimento“, oltre all’indicazione del termine di conclusione dell’intero iter.
La Direzione si impegna ad avviare il procedimento entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza.

In riferimento alla tutela del diritto d’autore sui servizi di media le nuovi disposizioni prevedono che l’Autorità “qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, l’organo collegiale diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d’autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo, entro tre giorni dalla notifica dell’ordine, i programmi messi a disposizione in violazione della predetta Legge”.

Il regolamento diverrà pienamente operativo dal prossimo 31 marzo, anziché febbraio come era stato indicato nella precedente proposta. Rispetto a quanto prospettato nella fase di consultazione pubblica l’ultima versione del documento non prevede la possibilità, per i soggetti interessati, di intervenire con l’AGCOM e solo appellandosi al Tar sarà possibile richiedere un’ulteriore modifica del testo. Con il nuovo documento i tempi risultano accelerati in maniera sorprendente. Basti pensare che il termine fissato per la conclusione dell’intera procedura ordinaria corrisponde a soli 35 giorni, mentre sono 12 i giorni previsti per quella abbreviata, contemplata nei casi più gravi, e tre giorni per l’esecuzione dell’ordine con un’evidente ottimizzazione dei tempi di intervento.

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