Telecamere e dipendenti. Illecite le riprese senza l’autorizzazione del DPL

10/02/2014
di Leonardo

Responsabilità penale del datore di lavoro se l’installazione delle telecamere puntate sui dipendenti di lavoro è stata effettuata senza la preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro o senza l’accordo con le rappresentanze sindacali.

videosorv_17535209_xlA decretarlo è la sentenza n. 4331 del 30 gennaio scorso con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un datore di lavoro, precedentemente condannato al pagamento di un’ammenda di 200 Euro per la violazione dell’articolo 4, comma 2, L. 300/1970.

L’uomo aveva infatti installato un sistema di controllo a distanza dei lavoratori delle casse del proprio supermercato, senza aver preventivamente stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali  né l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il ricorrente negava tuttavia il fatto, contestando che l´installazione dell´impianto audiovisivo sia di per sé integrativa della condotta criminosa.

Ricordiamo che la norma in questione recita che “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l´Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l´uso di tali impianti“.

Nel formulare il proprio giudizio, la Suprema Corte sottolinea ha evidenziato che la norma – “tuttora vigente pur non trovando più sanzione nell´articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori dopo la soppressione del riferimento all´articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1, operata dall´articolo 179 d.lgs. 196/2003 prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati) o permesso dall´Ispettorato del lavoro”.

Tuttavia nel ricorso l’uomo non riteneva sufficiente l´installazione dell´impianto, occorrendo anche una “successiva verifica della sua idoneità“. Dal momento che l’impianto era stato realizzato in conformità al progetto allegato alla richiesta di autorizzazione in seguito approvato, il ricorrente riteneva di fatto palese l’insussistenza del reato. In aggiunta a questo l’uomo sottolineava che le modalità delle riprese, eseguite solo a seguito dell’autorizzazione della D.P.L. non sarebbero da ritenere lesive alla privacy dei lavoratori.

Giustificazione , questa, considerata irrilevante per i giudici della Suprema Corte secondo i quali “l´idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista emerge ictu oculi dalla lettura del testo normativo – idoneità che peraltro è sufficiente anche se l´impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l´installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno“.

Alessandro Cecchetti, Project Manager Privacy DI & P Srl, commentando la notizia, ha offerto un interessante spunto di riflessione:

Con la sentenza di gennaio il Supremo Consesso non ha fatto altro che riaffermare un concetto così semplice quanto oscuro alle aziende italiane: utilizzare sistemi – anche solo potenzialmente – in grado di permettere il controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti senza il corretto esperimento delle procedure ex art. 4 L. 300/1970, espone l’imprenditore a responsabilità anche di ordine penale. Nel caso di specie si parlava di videosorveglianza, ma le medesime considerazioni potrebbero essere fatte per sistemi di geolocalizzazione, o per software comunemente utilizzati in azienda (al riguardo è ormai noto il Provv. 21 luglio 2011 – Il Garante al Poligrafico: più tutele per i lavoratori). 

Ebbene, nelle giungla di normative con cui gli impresari si trovano a faticare ogni giorno, quella citata sui controlli a distanza dovrebbe essere prudentemente considerata in via preventiva all’utilizzo di tali strumenti. A maggior ragione in un periodo economico come quello presente, dove la precarietà dei subalterni espone l’azienda ad inaspettati illeciti penali qualora lo strumento tecnico non sia supportato dalla idonee garanzie legali.

È opportuno precisare che la procedura di autorizzazione prevista dallo Statuto dei Lavoratori dovrà essere accompagnata anche dalla documentazione privacy obbligatoria per legge, ossia le informative, le nomine per i soggetti interni abilitati al trattamento e regolarizzazione dei rapporti con i soggetti esterni, oltreché il rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003. Resta fermo il principio secondo cui non tutto può essere ripreso con una telecamera, nè un sistema di GPS può tracciare qualsiasi azione del soggetto geolocalizzato, né un software in azienda può mappare ogni attività del dipendente”.

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