Stop alla prima applicazione di esimente 231
Dopo due sentenze di proscioglimento la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, arresta l’iter della prima applicazione di esimente 231.
La Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, pronunciandosi in conformità al Tribunale di primo grado, aveva ritenuto il modello organizzativo sottoposto al suo vaglio, idoneo a fondare l’esimente di cui all’art. 6 d.lgs.231/01.
Secondo i Giudici di merito, la realizzazione del reato (aggiotaggio) era stata resa possibile grazie all’elusione fraudolenta del modello operata dagli apicali, motivo per cui la società sottoposta a giudizio restava esente da responsabilità 231.
Tre i profili intorno a cui ruota la decisione della Suprema Corte: l’adeguatezza delle procedure adottate; la sussistenza dell’ ”elusione fraudolenta” del modello da parte degli apicali e l’indipendenza dell’OdV.
Il nuovo giudizio fornirà senz’altro puntuali indicazioni sulle caratteristiche e modalità con cui deve essere implementato il MOG per potersi definire ”adottato ed efficacemente attuato” ex art. 6 d.lgs.231/01.