Bocciata la raccomandata online. Avv. Fantini: ‘Occorre equilibrio fra diritti vecchi e nuovi’

19/02/2014
di roberto

web_9516426_xlLa sentenza n. 7337 del 17 febbraio u.s. pronunciata dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione allorché il relativo atto sia stato spedito in cancelleria dal difensore mediante raccomandata on line.

La Suprema Corte motiva la sua decisione prendendo spunto dalle modalità tecniche del servizio messo a disposizione da Poste Italiane Spa. Esso viene attivato attraverso la registrazione dell’utente al portale che così ottiene le sue credenziali di autenticazione. Una volta esaurite le predette formalità, l’utente autenticato e riconosciuto nei modi detti utilizza il servizio per la trasmissione del testo o della sua immagine digitale (che risponda a determinate estensioni .doc., .xls, .txt, .rtf,.pdf, .tif, .jpg) alla società che provvede a stampare e recapitare al destinatario quanto ricevuto.

Il servizio non consente l’invio dell’atto scritto in originale e, dunque, manca della sottoscrizione del difensore che risulta soltanto stampata e non offre dunque garanzie di autenticità e riferibilità dell’atto di impugnazione al suo estensore e comunque a chi ha provveduto alla sua spedizione. In poche parole l’accesso al servizio, tout court, non offre certezza sulla sostanziale identità tra chi lo usa e chi spedisce il documento da recapitare.
L’intempestivo deposito dell’atto originale e dei suoi allegati non ha aiutato il malcapitato difensore e soprattutto l’imputato che hanno subito una decisione definitiva come quella raggiunta dalla Suprema Corte.

Le lacune sono state considerate tali da non poter essere superate neanche da uno sforzo interpretativo che potesse dare seguito ad un confronto analogico tra i mezzi consentiti per la spedizione dell’atto di impugnazione di cui all’art. 583 c.p.p., ovvero il telegramma. Per il quale sono state superate le stesse lacune con una chiara espressione normativa che ha provveduto a garantirne gli effetti voluti dalla legge. Il valore del telegramma ha raggiunto infatti il suo solenne riconoscimento grazie al combinato disposto di cui agli artt. 583 c.p.p. appena citato e 2705 c.c.

La decisione della Corte Suprema di Cassazione” – ha rilevato l’Avv. Chiara Fantini – “da un lato non sorprende perché non ha fatto altro che applicare alla lettera il dettato normativo. Dall’altro lato però sorprende, invece, che nel 2014, nell’era dell’agenda digitale italiana ed europea non si trovi una soluzione al vuoto (o meglio all’incuria) legislativo che allontana e crea una distanza ingiustificata tra norme dello stesso ordinamento”.

Lo stato dell’arte degli strumenti di de materializzazione” prosegue l’Avv. Fantini – “scoraggia i più alla loro adozione poiché all’innovazione insita in una scelta del genere corrisponderà sempre la forza cogente di vecchi capisaldi, superati ma soprattutto superabili (senza rinunciarvi) da un semplice coordinamento di norme, seppur di natura diversa e rispondenti a finalità distinte ma pur sempre complementari. Quindi c’è bisogno di svecchiare i polverosi codici e di creare un equilibrio nei diritti vecchi e nuovi che non consenta di vanificare addirittura la difesa di un cittadino costituzionalmente garantita”.

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