Le recenti modifiche al codice del consumo: maggiori tutele per i consumatori, meno riluttanza nei confronti delle transazioni transfrontaliere?
La recente riforma approvata dal Governo, in recepimento della Direttiva europea n. 2011/83/UE, interviene sul c.d. Codice del Consumo, sostituendo il Capo I del titolo III della parte III del D.lgs. 6 settembre 2005 n.206.
L’intervento, teso a garantire maggior certezza giuridica per i consumatori e conseguentemente maggiore competitività e concorrenza nel mercato unico europeo, si inserisce congruamente nel percorso tracciato dall’Unione Europea in materia di protezione del consumatore, con il PECL (Principi di diritto europeo nei contratti) e con il Code Européen des contrats.
Il decreto legislativo interviene su aspetti centrali, con particolare riferimento ai contratti a distanza e comunque stipulati al di fuori dei locali commerciali, implementando gli obblighi di informazione precontrattuale, i requisiti formali dei contratti, il diritto di recesso e le norme sulla consegna dei beni, così armonizzando la disciplina in materia di protezione del consumatore alle legislazioni nazionali europee.
Sono invece esenti dall’applicazione dell’impianto normativo predisposto dalla riforma, alcuni particolari settori, ai sensi dell’art. 47 del citato decreto, ovvero servizi finanziari, servizi socio – assistenziali, servizi prestati da professionisti sanitari, servizi finanziari, edilizia, fornitura alimentare al dettaglio, trasporto di passeggeri.Primari, al conseguimento delle finalità sottese alla riforma, sono gli obblighi informativi imposti al professionista, il quale dovrà premurarsi di adempiere antecedentemente alla sottoscrizione del contratto. In sostanza, egli dovrà indicare in modo dettagliato le caratteristiche dei beni e dei servizi, la propria identità ed i necessari ed effettivi recapiti (indirizzo geografico, telefono, fax, e-mail e quant’altro necessario) in modo da agevolare le necessarie comunicazioni con il consumatore, con particolare attenzione alla comunicazione di eventuali reclami da quest’ultimo promossi.
Si impone maggiore trasparenza e chiarezza sui costi, si richiede al Professionista di informare il consumatore sul prezzo globale dei beni e/o servizi, omnicomprensivi di imposte, spese aggiuntive ed di ogni altro tipo di costo che verrà addebitato, ed inoltre, nel caso di contratti a distanza, dovrà essere informato relativamente al costo del mezzo di comunicazione utilizzato per concludere la transazione. Ancora, il professionista dovrà rendere chiare informazioni, sia con riguardo alle modalità di consegna indicandone precisamente i tempi all’uopo previsti, soprattutto nella misura in cui saranno i consumatori, a sostenerne i costi in caso di ripensamento, sia con riferimento al diritto di recesso, relativamente alle modalità di esercizio, le condizioni, i termini, ed adottando, senza che ciò costituisca un obbligo, un modello di recesso uniforme agli standard europei.
A tali obblighi precontrattuali, qualora il business to consumer proposto, trovi l’accettazione del consumatore, e quindi raggiunga la sua pacifica conclusione, il professionista dovrà fornire, sempre e comunque, copia o conferma della sua conclusione, su supporto cartaceo o su di un mezzo durevole.
Di particolare e centrale rilevanza, sono le disposizioni relative al diritto di recesso. Infatti, è stato esteso, a 14 giorni, anziché 10 giorni, il termine per poter esercitare il proprio diritto di recesso, decorrenti dal momento di conclusione del contratto o dall’acquisizione fisica del bene diversificato in ragione, rispettivamente, di contratti aventi ad oggetto servizi o di contratti di vendita, e vi è ancor di più, l’omissione degli obblighi informativi con riferimento all’esistenza del diritto di recesso o ai modi per esercitarlo, comporta in via sanzionatoria, un’estensione del periodo di ripensamento, da 14 giorni ad un anno.
Estremamente rilevante il c.d. passaggio del rischio, ovvero il consumatore, in caso di spedizione, gode di maggiori garanzie a suo beneficio diversamente da quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, che nella vendita di cose mobili fanno riferimento al luogo della consegna. Infatti, con il nuovo impianto normativo il consumer sarà responsabile per perdita o danneggiamento del bene soltanto a partire dall’acquisizione fisica dello stesso, ed in tale ultima ipotesi, l’esercizio del recesso, non troverà ostacoli, ma semplicemente l’acquirente sarà onerato di corrispondere al professionista un importo proporzionale commisurato alla diminuzione del valore del bene calcolato sulla base del prezzo totale.
Vincoli maggiormente rigidi erano stati imposti, nello schema originario del decreto legislativo, anche con riferimento ai contratti telefonici, all’uopo stabilendo la sussistenza del vincolo contrattuale solo in seguito all’effettiva sottoscrizione della proposta con firma digitale o altro mezzo equivalente.
Chiaramente, la questione ha sollevato forti perplessità da parte delle associazioni di categoria, i call center si sarebbero trovati fortemente penalizzati da una tale imposizione legislativa. Ecco che allora, la disposizione è stata oggetto di ulteriori interventi, ad oggi, offrendo un’alternativa, ovvero previo espresso consenso del consumatore, dette conferme possono trovare soluzioni anche su un supporto durevole.
Il Decreto, non ancora reso pubblico in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore a partire dal 13 giugno 2014, e si applicherà ai contratti conclusi successivamente a tale data.
Encomiabili gli intenti, notevoli le modifiche legislative apportate, ma tutto questo sarà sufficiente a rendere concretamente più competitivo e concorrenziale il mercato interno? Le misure adottate, le tutele sempre più rigide, potranno, davvero, sortire l’effetto sperato, e quindi stimolare ed incentivare le transazioni transfrontaliere, abbattendo gli ostacoli che si frappongono nella concorrenza tra Stati Membri?