La ‘dematerializzazione’ dei contratti assicurativi

15/04/2014
di Leonardo

Ancora aperta la consultazione pubblica sulla proposta di regolamento Ivass concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, anche in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il termine è il 22 aprile 2014, per la presentazione delle osservazioni degli operatori economici interessati e delle associazioni di categoria e di tutela che dovrebbero definire il contenuto definitivo del Regolamento.

La portata innovativa dello stesso risiede soprattutto nella lungimiranza dell’Istituto nel codificare la soluzione della dematerializzazione dei contratti assicurativi e della scelta degli strumenti destinati allo scopo. security_5501742_xxl

Nella relazione di presentazione dello schema di regolamento sottoposto a pubblica consultazione la posizione dell’Istituto è chiara, esso infatti dà attuazione all’art. 22, comma 15 bis, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre, n. 221.

In sostanza la norma prevede che l’IVASS provveda, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d’assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l’utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

La finalità della norma è, pertanto, quella di realizzare una “semplificazione” sia mediante il ricorso all’innovazione tecnologica, che attraverso la riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica.

L’intervento normativo ha fornito l’occasione – recita la relazione di presentazione motivando così la scelta dell’Istituto e la legittimità della stessa – per una rivisitazione dei regolamenti vigenti in tema di intermediazione, trasparenza informativa e contratti a distanza, alla luce delle nuove istanza di semplificazione.

In breve, il regolamento, una volta superata la consultazione, dovrebbe garantire nuovi sistemi di comunicazione tra imprese, intermediari e clientela che privilegi canali di trasmissione alternativi ma altrettanto sicuri quali la posta elettronica certificata. Ciò per permettere un confronto immediato tra le parti e un approccio più snello anche alle informazioni veicolate con i mezzi detti, ma anche attraverso opportuni documenti di sintesi capaci di inquadrare il contenuto essenziale e le clausole più rilevanti e impegnative per il contraente. Gli strumenti a disposizione degli intermediari e delle imprese sono, altresì, la firma digitale e la firma elettronica avanzata.

In sunto, il regolamento prevedrebbe l’obbligo per i suddetti di dotarsi di un indirizzo di pec; l’incentivo ad avvalersi della firma elettronica avanzata, qualificata e della firma digitale per formare il contratto di assicurazione. A ciò si aggiunge l’obbligo degli intermediari di consentire ai clienti il pagamento dei premi assicurativi mediante carta di debito così come previsto dal D.M. del 24 gennaio 2014 sui pagamenti elettronici, e il favore per il pagamento elettronico on-line.

Un simile cambiamento inciderebbe in modo significativo sulla conservazione dei documenti di interesse che per la loro nuova natura dovrebbero essere esclusi dai metodi tradizionali e applicare quelli alternativi della conservazione sostitutiva.

Il cambiamento però deve essere consapevole e senza traumi per il contraente.

Tanto che la sua scelta deve rimanere sempre tale. Per usare di nuovo le parole della relazione, l’Istituto si preoccupa di disciplinare le modalità di digitalizzazione del rapporto, in modo da salvaguardare la libertà di scelta (senza oneri aggiuntivi) del contraente e quindi di revoca (senza oneri e pesi per il “pentimento”) del consenso prestato all’uso dei nuovi strumenti e facendo salva, in ogni caso, la necessaria valutazione dell’adeguatezza del prodotto offerta ad opera dell’intermediario, attività prodromica a qualsiasi successivo contratto, tradizionale o informatico che sia.

Chiudendo qui la breve disamina l’augurio è che l’esempio dell’Ivass sia seguito da altri soggetti parimenti qualificati a semplificare e a ridurre, per esempio, gli oneri contrattuali e ad ottenere le evidenze probatorie degli stessi anche per il tramite di strumenti digitali altrettanto legittimi quanto i corrispondenti mezzi “cartacei”, facendosi portavoce di soluzioni che risolvono a monte difficoltà organizzative di particolare rilievo, come per esempio quelle previste per l’adozione della FEA.

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