Tlc, data retention, sentenza della Corte di giustizia: dubbi e conseguenze

16/04/2014
di Leonardo

tlc_7858211_xxlL’invalidazione della Direttiva 2006/24/CE è ormai un fatto e per quanto manchino ancora le motivazioni della tanto nota sentenza, i suoi effetti cominceranno a manifestarsi quanto prima.

Chi opera nel settore saprà bene cosa la Direttiva imponesse e di come la norma di recepimento avesse (abbia, in realtà, poiché il presente è ancora d’obbligo) vincolato gli operatori a conservare quantità enormi di dati per un periodo ricompreso tra i sei mesi e i due anni. Altrettanto note saranno le potenzialità derivanti dall’utilizzo di tali dati, per quanto sempre e comunque legati ad esclusive finalità di giustizia.

Analizzato il noto, veniamo  al probabile ed al certo.

Assodato è il fatto che la Direttiva confliggesse con diritti fondamentali stabiliti, anche, dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea; di come vi fosse contrasto netto con gli articoli 7 e 8 della suddetta Carta in merito al diritto ad una vita privata e alla protezione dei propri dati personali.

Certo è anche l’effetto retroattivo della sentenza della Corte di giustizia sulla Direttiva, che di fatto annulla tutti gli obblighi da essa imposti fin dal giorno della sua entrata in vigore.

Chiaro è il venire meno dei fondamenti legislativo-giuridici alla base della normativa italiana di recepimento: perché se da un lato è vero che non si ha formalmente alcun effetto diretto della sentenza sulle leggi promulgate dai singoli Stati Membri, dall’altro appare lampante di come venga meno la legittimità degli obblighi nazionali (rectius, italiani) sopravvissuti. Ed anzi di come al momento attuale si possa addirittura pensare di poter affermare che gli obblighi imposti all’articolo 132 del Codice privacy (“.. i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione”). siano di dubbia legittimità.

Si presti attenzione però. Con ciò non si intende dire che il dettato del Codice e del Decreto Legislativo di recepimento non siano più in vigore e non debbano essere, attualmente, rispettati, quanto piuttosto sottolineare due differenti fattori: nessun obbligo può essere imposto a livello nazionale se in contrasto, anche indiretto, con la normativa europea senza dimenticare che le sanzioni derivanti dai suddetti obblighi, per quanto comminate sulla basi di obblighi attualmente vigenti, difficilmente troverebbero conferma in fase di contestazione.

Dunque se per qualsivoglia motivo uno dei suddetti operatori, od anche  semplicemente un cittadino europeo, dovesse sollevare la questione della legittimità degli obblighi imposti dalla normativa nazionale di fronte alla Corte di Giustizia, la probabile conseguenza sarebbe una dichiarazione di illegittimità degli stessi per incompatibilità con l’Ordinamento europeo.

Similmente si può immaginare come le sanzioni, previste all’articolo 162 (“..nel caso di violazione delle disposizioni di cui all´art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro” ed anche “..l´omessa o l´incompleta conservazione dei dati ai sensi dell´articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, e´ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione”) possano vacillare sotto la minaccia di una invalidità della norma europea che le ha originariamente imposte.

Il fatto che si possa dover disapplicare le norme italiane su cui poggiano tali obblighi e sanzioni mette quindi in pericolo sia le sanzioni di futura comminazione, sia le condanne già avvenute in base alla medesima norma.

Perché se la strada dell’illegittimità della normativa nazionale venisse percorsa risulterebbe evidente come parimenti illegittime sarebbero le prove raccolte su cui si basano le sanzioni (amministrative e penali), raccolte in violazione di diritti fondamentali come la protezione della privacy (articolo 8 della Carta dei Diritti fondamentali, si veda sopra).

Terminate le considerazioni sulla possibilità delle eventuali conseguenze è doveroso segnalare che la questione qui affrontata necessita di studi molto approfonditi, qui certamente non possibili, e di conferme legislative.

L’intervento del legislatore nazionale in merito è infatti necessità quanto mai sentita, attualmente, in un’ottica di chiarimento dell’attuale situazione e di prevenzione di futuri e consistenti problemi in ordine agli obblighi e sanzioni, allo stato, vigenti.

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