Conto corrente condominiale ed implicazioni privacy
Con la riforma introdotta dalla Legge 220 del 11 dicembre 2012, oltre alle nuove regole sull’amministrazione e gestione del condominio, gli amministratori si sono trovati di fronte a nuovi dubbi interpretativi sull’applicazione delle disposizioni e problematiche connesse di ordine pratico e con ripercussioni in ambito privacy.
In particolare l’attenzione è stata focalizzata al dovere dell’amministratore di aprire ed utilizzare un conto condominiale, in base all’art. 1129 cc, a cui è correlato il potere di ogni singolo condomino di accedere al medesimo per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Questo, come è stato fatto rilevare da Confedilizia al Garante nella richiesta di parere del 24 luglio 2013, ha determinato la possibilità di ciascun condominio di controllare le tempistiche dei pagamenti degli altri condomini, appurando la tempestività o il loro ritardo. Ci si è chiesti pertanto se tale situazione non generasse una “lesione al diritto alla riservatezza degli interessati”.
Il Garante, nella risposta del 31 marzo 2014, prot. 10221/88074, lo ha escluso. Partendo dal riconoscimento al condomino dei poteri di cui all’art. 1129 cc e (prendere visione degli estratti bancari/postali del condominio), il Garante ha assimilato la posizione di quest’ultimo a quella del soggetto che richiede copia degli atti o documenti bancari in base all’art. 119 del d.lgs. n 285/1993, ritenendo applicabile alla fattispecie controversa il principio sotteso all’art. 119 di cui sopra.