Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: Direttiva in vigore dal prossimo 26 Maggio

20/05/2014
di roberto

Fatturazione elettronicaLa fatturazione elettronica negli appalti pubblici. La direttiva europea 2014/55/EU  vuole risolvere l’incertezza generata dalle norme nazionali.

Il 16 aprile 2014 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea adotta la direttiva 2014/55/EU evidenziando nei considerando le necessità rilevate in materia di fatturazione elettronica gestita dagli Stati membri con norme anche tecniche non interoperabili.
La produzione compulsiva di norme è bastata da sola a determinare un grado eccessivo di complessità, incertezza del diritto e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici tenuti ad adottare i nuovi sistemi contabili.

Qualche preliminare considerazione di “servizio”.

L’ambito di applicazione della direttiva è quello di cui alla direttiva 2009/81/CE del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza; ad essa si aggiungono le recenti direttive tutte emanate il 26 febbraio 2014 e nell’ordine la 2014/23/EU relativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione; la 2014/24/EU relativa all’aggiudicazione di appalti pubblici; la 2014/25/EU relativa all’aggiudicazione degli appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

La direttiva entrerà in vigore il prossimo 26 maggio e obbligherà gli Stati membri ad adottare, pubblicare e applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 27 novembre 2018. Anche se alla scadenza di 18 mesi dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea gli Stati membri saranno tenuti ad ottemperare all’obbligo di cui al suo articolo 7.

Ovvero essi dovranno garantire nel termine anzidetto che “le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica”.
La norma europea riguarderà il modello semantico dei dati degli elementi essenziali della fattura elettronica a servizio degli appalti pubblici della specie appena richiamata. E non solo.
Appare evidente la preoccupazione del “legislatore” europeo che interviene semplificando gli obblighi contabili e fiscali nell’ambito di interesse nella prospettiva di rimuovere i possibili, se non certi, ostacoli al commercio interno dell’Unione e di superare l’attuale frammentazione del mercato dovuta anche alle norme nazionali in materia di fatturazione elettronica.

La direttiva spiega la sua posizione ponendo le basi per un ambiente tecnico chiaro fatto di soluzioni aperte e interoperabili e di processi aziendali e norme tecniche comuni.
Allo scopo esprime perentoriamente i risultati che si aspetta in primis dalla norma europea sulla fatturazione elettronica la cui elaborazione è demandata al competente organismo di normazione (art. 3 della Direttiva).

In particolare l’importante norma deve rispettare determinati criteri. Ovvero deve essere tecnologicamente neutrale e compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica. Essa deve tenere conto delle soverchianti istanze di tutela dei dati personali. Al fine la direttiva pone come basilari i presupposti di privacy by design e by default da coniugare in fase di progettazione dei sistemi di fatturazione elettronica e in quella della loro messa in opera nella prospettiva di minimizzazione dei dati e di  stretta funzionalità alle finalità del trattamento in questione.

La norma deve, altresì essere coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Ciò a significare che in ogni caso la direttiva e la norma devono essere in grado di inserirsi nel panorama normativo nazionale e transazionale che negli ultimi tempi si sta delineando e in ossequio a tale patrimonio, consentire e facilitare (a differenza delle strategie nazionali poco risolutive sul punto) le transazioni commerciali tra imprese indipendentemente dalla loro appartenenza territoriale.

Alla norma, quindi, si chiede che consenta l’istituzione di un sistema di fatturazione elettronica pratico, di facile uso, flessibile ed efficiente e soprattutto interoperabile grazie anche alla sintassi modulare che dovrà contraddistinguerlo.
Non resta che augurarsi che l’intervento europeo possa risolvere l’incomunicabilità che da tempo immemore impedisce la circolazione di mezzi, merci e professioni tra gli Stati membri arroccati nel loro pericoloso e ormai anacronistico “individualismo”.

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