Privacy e trasparenza on line della PA: le nuove Linee guida del Garante
Portano la data del 15 maggio le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” pubblicate dal Garante allo scopo di bilanciare le esigenze di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione con i diritti e le libertà fondamentali, oltre che con la dignità delle persone. Si tratta di un quadro organico e armonico di accortezze che le PPAA devono adottare quando diffondono sui loro siti web dati personali dei cittadini.
Il Garante ha emanato le suddette linee guida alla luce del decreto legislativo n. 33/2013 titolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” entrato in vigore più di un anno fa, il 20 aprile del 2013. L’autorità, mediante il provvedimento sovracitato, tratta dell’obbligo di pubblicazione di dati e documenti che le PPAA devono effettuare on line sui propri siti internet per adempiere al principio di trasparenza della pubblica amministrazione, ma si sofferma anche sulla pubblicazione dei dati finalizzata a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi (es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull´albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali, etc.).
Tra le principali raccomandazioni indicate nel provvedimento si rileva l’obbligo di pubblicare sui siti solo dati esatti, aggiornati e indispensabili, il divieto di diffondere informazioni sulla salute degli interessati, nonché tutti i dati sensibili riferibili ad un soggetto (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) i quali possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico. In tale categoria rientra, per esempio, il caso di persone invalide, disabili e soggetti in situazioni di disagio economico e tutti quelli rientranti nelle fasce deboli. Per gli stessi il Garante individua, infatti, una tutela maggiore come il divieto di indicare il dato sensibile nel testo dei provvedimenti pubblicati on line (ad esempio nell´oggetto, nel contenuto, etc.), ma menzionandolo solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare le delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici.
E´ opportuno rilevare che il Garante concede la possibilità di utilizzo dei c.d. “open data”, limitandone comunque l’uso in quanto gli stessi non possono in alcun modo pregiudicare i diritti delle persone; in particolare l´Autorità ricorda che l´obbligo di pubblicare dati in “formato aperto” non comporta che tali dati siano anche “aperti”, cioè liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque scopo.
Il Garante invita le PA ad inserire, a tal proposito, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” sui propri siti web un’apposita indicazione con lo scopo di informare il pubblico che i dati personali presenti sul sito sono riutilizzabili solo compatibilmente con gli scopi per i quali sono raccolti e nel sempre rispetto delle norme sulla privacy e che invece i dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati. Tratta inoltre dell’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, vietando la pubblicazione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o di dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).
Sono queste le principali indicazioni avanzate dal Garante per equilibrare i due lati di un´unica medaglia: il principio di trasparenza e la riservatezza. Non resta che attendere la loro pubblicazione.