Sistemi intelligenti e verifica preliminare: il Garante dice SI’ alla Banca d’Italia
n risposta alla verifica preliminare presentata dalla Banca di Italia, il Garante si è espresso positivamente in relazione all’installazione di sistemi intelligenti presso la sede amministrativa centrale e delle filiali identificate nella richiesta, che consentono di perseguire finalità di sicurezza degli edifici e dei beni.
Nel provvedimento n. 259 del 22 giugno 2014, il Garante specifica che tra i sistemi di controllo ambientale descritti dall’istante, soltanto quelli riconducibili a “barriera allarme virtuale”, “zona di allarme virtuale” e “riconoscimento presenza persone”, sono idonee a rilevare in modo autonomo, segnalare e registrare comportamenti o eventi anomali.
Solo gli impianti sopracitati rientrano nelle ipotesi in cui la verifica ex art. 17 D.Lgs. 196/2003 è necessaria, contrariamente a quelle residue, proposte dallo Banca stessa, ovvero: sistemi di videosorveglianza abilitati a svolgere le funzioni di “lettura targhe e identificazione mezzi“, “motion detection digitale“, “riconoscimento oggetto abbandonato o mancanza oggetto”, “automazione accesso su chiamata citofonica” e “conteggio”. Quest’ultimi rispondono solo a finalità di antintrusione e supporto safety, ma non avviano altre funzioni (ad esempio quella di geolocalizzazione).
Il Garante, quindi, fornisce un ulteriore tassello nel quadro delle verifiche preliminari, aiutando i titolari dei dati a comprendere cosa comporti rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati, alle modalità di trattamento o agli effetti che possono essere determinati (3.2.1 prov. Generale del garante 8 aprile 2010).