JOBS Act e controllo a distanza dei lavoratori
Con l’approvazione definitiva del Jobs Act, che va a riformare gli assetti principali del mercato del lavoro, anche lo Statuto dei Lavoratori sarà oggetto di alcune modifiche. Tra i temi oggetto di revisione vi è anche la disciplina sui controlli a distanza “sugli impianti e sugli strumenti di lavoro”, alla luce delle modifiche in ambito tecnologico, ovvero una modifica dell’assetto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
In realtà la legge delega (Jobs act), approvata in via definitiva il 3 dicembre 2014 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non fa diretta menzione dell’art. 4 sopra citato. Tuttavia, all’art. 1 c. 7 (alla lettera f), si stabilisce che il Governo adotti – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge – decreti legislativi attuativi specifici a completamento delle modifiche in alcuni degli ambiti toccati dalla legge delega.
Uno di essi dovrà contenere un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi specificati, in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali, ed in particolare quello di “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”.
Il confine tra esigenze produttive e pivacy del lavoratore è un tema delicato, si attende pertanto di verificare la portata di tale modifica, più volte auspicata dalle imprese, in relazione alla gestione degli impianti di videosorveglianza, nella speranza che la ridefinizione degli nuovi assetti contribuisca ad un’effettiva semplificazione ed un’omogeneizzazione a livello nazionale delle prassi esistenti in questo ambito.
È opportuno ricordare che il decreto legislativo di attuazione che verrà emesso, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non prevedendo il periodo di vacatio legis.