Privacy e Google Special Collects

20/01/2015
di roberto

Da oggi sostare in un sito di particolare interesse naturalistico, raggiungibile solo a piedi, magari dopo molte ore di escursione, non garantirà più un tranquillo e solitario riposo. Potremmo infatti trovarci di fronte un trekker che con una particolare apparecchiatura di Google Inc. montato sul proprio zainetto riprende il paesaggio, noi compresi, per mandarci in mondo visione, come la macchina di Google Street.

ICTLa società americana assicura, tuttavia, che i nostri volti saranno oscurati automaticamente una volta che le immagini acquisite saranno inviate ai server negli Stati Uniti ed ivi elaborate mediante appositi software ed apparecchiature. Quest’ultimi dovranno eliminare, infatti, gli elementi di identificazione dei presenti, prima di inserire le immagini sul sito web, all’interno della sezione di Google Maps. Google Inc., qualora non fossimo soddisfatti dell’elaborazione automatica, consentirà di richiedere un ulteriore oscuramento delle immagini ritenute inappropriate.

Il Garante, considerate le richieste presentate dalla società statunitense e partendo dal ristretto campo di applicazione della raccolta delle immagini – ovvero l’acquisizione delle medesime solo nei luoghi unici (di particolare interesse artistico, turistico, storico e culturale) sia privati che pubblici o aperti al pubblico,  ma remoti (raggiungibili solo a piedi o con mezzi diversi dall’automobile) – ha ritenuto lecito il loro trattamento in caso vengano rispettate specifiche disposizioni.

In primis dovranno essere nominati incaricati o responsabili ex art. 29 e 30 D. Lgs. 196/2003 i partners o soggetti terzi delegati alle operazioni, garantendone la formazione e fornendo loro attrezzature ed abiti che consentano agli interessati di capire di essere ripresi e di essere informati su quale sito sono pubblicate le immagini, per quale servizio esse sono acquisite ed il titolare. Nello specifico, in caso di luoghi ristretti, quali ad esempio i musei, dovrà essere garantito ai presenti il diritto di non essere ripresi, informando i medesimi delle operazioni in corso.

Infine, il Garante ha richiesto che si proceda a pubblicare i programmi dei giorni delle riprese ed i relativi luoghi. L’obbligo ricade in primis direttamente su Google, in relazione ai propri siti web, ma anche sui suoi Partners  o altri soggetti terzi “che utilizzano le attrezzature del programma o che comunque possiedono, gestiscono o soprintendono i siti ovvero hanno altrimenti la disponibilità del rilascio della necessaria autorizzazione all’effettuazione delle riprese”, i quali dovranno procedere alla pubblicazione sui loro siti o newsletter o su altre proprie pubblicazioni informative.

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