L’aggiornamento delle informazioni sul web e il diritto all’oblio
Il trattamento lecito dei dati personali presuppone che l’interessato abbia il pieno potere di controllo sui propri dati, al fine di orientarne la relativa conservazione e soprattutto il loro utilizzo.
In ogni momento, l’interessato ha il diritto di conoscere chi possiede i suoi dati e come li adopera e ha diritto a chiederne la cancellazione, la trasformazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 196/2003.
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata avvalorando questi principi nella sentenza n. 27535 depositata in data 30 dicembre 2014.
Nella fattispecie, l’Associazione per la difesa dei Consumatori Codacons è stata condannata al risarcimento dei danni per non aver dato seguito, nel proprio sito web, alla notizia del proscioglimento del Direttore Generale dell’Istituto superiore di Sanità e di un suo collaboratore.
Il comunicato diffuso due anni fa era corretto, in quanto riportava la notizia dell’apertura dell’inchiesta rispondendo ai requisiti di correttezza, completezza e interesse pubblico. Due anni dopo, la nota è stata riproposta dal sito del Codacons senza la necessaria integrazione sulla conclusione delle inchieste.
Ad opinione dei giudici della Cassazione, il mancato aggiornamento non solo ha fornito all’utente “un’immagine distorta ed incompleta dei fatti”, ma, soprattutto, ha leso la reputazione del Dirigente, diffondendo informazioni non più attuali. Inoltre, secondo la Corte, l’integrazione della notizia deve avvenire nello stesso contesto d’informazione della notizia precedente e non può considerarsi sufficiente pubblicare l’aggiornamento in un’altra sezione del sito, come sostenuto dalla tesi difensiva di Codacons. La correttezza e la completezza dell’informazione richiedono, infatti, che l’aggiornamento sia riportato alla fine del primo comunicato.
La nota ha, quindi, carattere diffamatorio e la Cassazione ha quantificato un risarcimento di 30 mila euro a favore del Dirigente Generale, in considerazione di elementi quali l’oggetto del comunicato, la qualifica rivestita dal Dirigente e “la potenziale alta diffusività del messaggio denigratorio”.
La recente sentenza della Cassazione si inserisce nella cornice del più ampio dibattito del bilanciamento tra diritto all’oblio (meglio definito come diritto all’autodeterminazione informativa digitale) e interesse pubblico. Secondo i termini della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 13 maggio 2014), il principio di proporzionalità costituisce il fulcro della disciplina e, come regola generale, i diritti della persona interessata prevalgono “sull’interesse economico del motore di ricerca e su quello degli utenti Internet di avere accesso alle informazioni personali attraverso il motore di ricerca”. Anche il diritto di cronaca, del resto, trova il limite del rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, qualora quest’ultimo subisca un sacrificio sproporzionato. Nel bilanciamento trai diritti, dunque, la protezione dei dati personali ha prevalenza, con la sola eccezione per i dati della persona di rilievo pubblico.