Database e diritto di proprietà, screen scraping a repentaglio?

26/02/2015
di Silvia Calissi

Lo screen o web scraping, ovvero la tecnica informatica che consente di estrarre informazioni rilevanti dai siti internet attraverso specifici software, è alla base di molti nuovi modelli di business legati alla rete che consentono di confrontare prezzi online o monitorare dati meteorologici. Eppure, con la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, molti di questi siti potrebbero essere costretti a rivalutare i loro piani di sviluppo commerciale. Secondo la Corte di Lussemburgo, infatti, i siti che detengono dei database liberamente accessibili ai potenziali clienti, possono delimitare le condizioni d’uso dei dati.

dirittoinf_27773281_xxlLa pronuncia sul caso C‑30/14 amplifica la portata della tutela dei contenuti dei siti internet: infatti, unitamente ai dati protetti dal diritto d’autore e dal diritto sui generis previsto dalla direttiva europea 96/9, vengono tutelati anche i database liberamente consultabili, attraverso una limitazione del detentore dei propri termini di servizio.

Come è noto, mentre la disciplina europea del diritto d’autore riguarda solo i contenuti originali dei siti internet, la direttiva europea 96/9 ha istituito un diritto di proprietà sui generis a protezione delle banche dati, in funzione non della loro originalità ma piuttosto dello sforzo economico del detentore nell’effettuare ed organizzare la raccolta delle informazioni in esse contenute.

La questione pregiudiziale che ha portato alla pronuncia della Corte di Giustizia, coinvolgeva l’azienda Ryanair e la PR Aviation, società olandese che gestisce un sito internet attraverso il quale gli utenti possono compiere ricerche sui prezzi per voli di compagnie low cost e, pagando una commissione, acquistare il biglietto.

L’accesso ai dati dei voli Ryanair è però soggetto alle clausole di utilizzo del sito Ryanair.com, che prevedono, tra le altre:

  • l’esclusività del canale di vendita: Ryanair.com è l’unico sito autorizzato a vendere i servizi della compagnia, sia nel caso questi siano acquistati singolarmente sia come parte di un pacchetto;
  • Gli usi consentiti: vietando l’utilizzo del sito per scopi commerciali, questa clausola legittima solamente la consultazione a carattere privato per eseguire e modificare prenotazioni, effettuare checkin e visualizzare altri servizi forniti dal sito.

Dunque, per Ryanair qualsiasi forma di screen scraping volta a estrarre dati a scopo commerciale è proibita, con la sola eccezione per le terze parti che abbiano sottoscritto direttamente con l’azienda “un contratto di licenza per accedere alle tariffe e alle informazioni sui voli e orari al solo scopo di confrontare i prezzi”.

Appurato che il database di Ryanair non rientra nella direttiva 96/9, poiché non vi è un reale investimento economico e di tempo da parte della società per la costituzione dello stesso, il giudice olandese ha adito la Corte di Lussemburgo sulla legittimità di limitare contrattualmente l’utilizzo delle banche dati, attraverso le condizioni di utilizzo del proprio sito.

La Corte di Giustizia non risponde nel dettaglio della fattispecie ma chiarisce che il creatore di una banca dati alla quale non sia applicabile la direttiva 96/9, “non beneficia del regime di tutela giuridica istituito da tale direttiva, con la conseguenza che egli può rivendicare una tutela della sua banca dati unicamente sulla base del diritto nazionale applicabile”. Da ciò si evince che il detentore del database in questione, con le stesse caratteristiche di quello Ryanair, può determinare contrattualmente e nel rispetto della normativa nazionale le condizioni d’uso dei suoi dati.

Il proprietario di un database non protetto dal diritto d’autore o dal diritto sui generis, dunque, potrà avere maggiore libertà contrattuale e una più ampia tutela rispetto al proprietario di un database che rientri nei casi previsti dalla direttiva 96/9. Inoltre, le conseguenze di questa pronuncia pregiudiziale si ripercuoteranno sugli interessi di tantissime società che utilizzano la rete come primo canale di vendita: se sarà possibile limitare l’utilizzo delle informazioni commerciali attraverso il diritto della proprietà intellettuale, molte società basate sulla comparazione dovranno modificare i loro servizi e i loro core business.

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